La legge di bilancio prevede due agevolazioni per ridurre il cuneo fiscale dal 2025.
In sostituzione degli esoneri contributivi del 6% e 7% la cui applicazione è terminata il 31.12.2024, sono state previste due misure fiscali il cui scopo è raggiungere il medesimo risultato agevolante dell’esonero contributivo venuto meno, e che variano a seconda dell’entità del reddito complessivo.
1) Il comma 4 e 5 della L. 207/2024 prevedono il c.d. “nuovo bonus irpef”: eccezion fatta per i redditi da pensione, per i redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 (da rapportare ad anno) viene riconosciuta una somma esente determinata applicando al reddito da lavoro dipendente una percentuale pari a:
- 7,1% per i redditi da lavoro dipendente fino a 8.500 euro;
- 5,3% se il reddito è superiore a 8.500 e fino a 15.000 euro;
- 4,8% per i redditi superiori a 15.000 euro.
Quindi per avere diritto al nuovo bonus ci sono due condizioni:
- possedere un reddito da lavoro dipendente (escluse le pensioni) da rapportare per individuare la percentuale da applicare all’intero anno;
- il reddito non deve essere superiore ai 20.000 euro.
2) il comma 6 L. 207/2027 riconosce un’ ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i titolari di reddito da lavoro dipendente con reddito complessivo ricompreso tra i 20.000 e i 40.000 euro pari a:
- 1.000 € se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 € ma inferiore a 32.000 €;
- se invece il reddito è superiore a 32.000 € ma non a 40.000 € l’ulteriore detrazione è pari al prodotto tra 1.000 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 €, diminuito dal reddito complessivo, e 8.000 € (un sistema di detrazione con decalage).
Specificatamente per queste due misure, ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito da lavoro dipendente non si deve tenere conto della riduzione del reddito prevista per gli impatriati e per il rientro dei cervelli, inoltre il reddito complessivo si assume al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.
I sostituti d’imposta riconosceranno in via automatica sia il “nuovo bonus” che la detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificheranno in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede le somme si rilevassero non spettanti, i sostituti d’imposta provvederanno al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso verrà effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
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