La legge di bilancio prevede due agevolazioni per ridurre il cuneo fiscale  dal 2025.

In sostituzione degli esoneri contributivi del 6% e 7% la cui applicazione è terminata il 31.12.2024,  sono state previste due misure fiscali  il cui scopo è raggiungere il medesimo risultato agevolante dell’esonero contributivo venuto meno,  e che variano a seconda dell’entità del reddito complessivo.

1) Il comma 4 e 5 della L. 207/2024 prevedono il c.d. “nuovo bonus irpef”: eccezion fatta per i redditi da pensione, per i redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 (da rapportare ad anno) viene riconosciuta una somma esente determinata applicando al reddito da lavoro dipendente una percentuale pari a:

  • 7,1% per i redditi da lavoro dipendente fino a  8.500 euro;
  • 5,3% se il reddito è superiore a 8.500  e fino a 15.000 euro;
  • 4,8% per i redditi superiori a  15.000 euro.

Quindi per avere diritto al nuovo bonus ci sono due condizioni:

  • possedere un reddito da lavoro dipendente (escluse le pensioni) da rapportare per individuare la percentuale da applicare all’intero anno;
  • il reddito non deve essere superiore ai 20.000 euro.

2) il comma  6 L. 207/2027  riconosce un’ ulteriore detrazione dall’imposta lorda per i titolari di reddito da lavoro dipendente con reddito complessivo ricompreso tra i 20.000 e i 40.000 euro pari a:

    • 1.000 €  se l’ammontare del reddito complessivo  è superiore a 20.000 € ma inferiore a 32.000 €;
    • se invece il reddito è superiore a 32.000 € ma non a 40.000 €  l’ulteriore detrazione è pari al prodotto tra 1.000 € e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 €, diminuito dal reddito complessivo, e 8.000 € (un sistema di detrazione con decalage).

    Specificatamente per queste due misure, ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito da lavoro dipendente non si deve tenere conto della riduzione del reddito prevista per gli impatriati e per il rientro dei cervelli, inoltre  il reddito complessivo si assume al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze.

    I sostituti d’imposta riconosceranno in via automatica sia il “nuovo bonus” che la detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificheranno  in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede le somme si rilevassero non spettanti, i sostituti d’imposta provvederanno al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso verrà effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.

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