Dal 1° luglio 2026 cambiano le modalità di scelta del TFR per i lavoratori subordinati del settore privato alla prima assunzione (esclusi i domestici).

 Al momento dell’assunzione, il neo-lavoratore deve scegliere se:

  1. mantenere il TFR in azienda
  2. destinarlo alla previdenza complementare

In assenza di scelta, scatterà il nuovo meccanismo di adesione automatica (silenzio-assenso) 

Se il lavoratore non si esprime :

  • il TFR (100% del maturando) confluisce nel fondo pensione collettivo previsto dal CCNL o da accordi territoriali/aziendali
  • insieme ai contributi di datore e lavoratore, secondo quanto stabilito dagli accordi

Se non esiste un fondo previsto, l’adesione automatica avviene al Fondo Cometa
L’automatismo non si applica se la RAL è inferiore all’assegno sociale INPS

Entro 60 giorni dalla prima assunzione, il lavoratore può:

  • rinunciare all’adesione automatica
  • scegliere un altro fondo pensione
  • mantenere il TFR in azienda (con possibilità di aderire successivamente a un fondo)

Obblighi del datore di lavoro

Il datore deve fornire un’informativa completa su:

  • accordi collettivi applicabili
  • meccanismo di adesione automatica
  • fondo destinatario
  • alternative disponibili e tempistiche

E deve conservare la dichiarazione del lavoratore, rilasciandone copia.

Per i lavoratori neo-assunti  ma non di prima assunzione, all’avvio del rapporto, il datore deve:

  • informarli sugli accordi previdenziali
  • verificare la scelta già effettuata dal lavoratore
  • acquisire apposita dichiarazione

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