Dal 1° luglio 2026 cambiano le modalità di scelta del TFR per i lavoratori subordinati del settore privato alla prima assunzione (esclusi i domestici).
Al momento dell’assunzione, il neo-lavoratore deve scegliere se:
- mantenere il TFR in azienda
- destinarlo alla previdenza complementare
In assenza di scelta, scatterà il nuovo meccanismo di adesione automatica (silenzio-assenso)
Se il lavoratore non si esprime :
- il TFR (100% del maturando) confluisce nel fondo pensione collettivo previsto dal CCNL o da accordi territoriali/aziendali
- insieme ai contributi di datore e lavoratore, secondo quanto stabilito dagli accordi
Se non esiste un fondo previsto, l’adesione automatica avviene al Fondo Cometa
L’automatismo non si applica se la RAL è inferiore all’assegno sociale INPS
Entro 60 giorni dalla prima assunzione, il lavoratore può:
- rinunciare all’adesione automatica
- scegliere un altro fondo pensione
- mantenere il TFR in azienda (con possibilità di aderire successivamente a un fondo)
Obblighi del datore di lavoro
Il datore deve fornire un’informativa completa su:
- accordi collettivi applicabili
- meccanismo di adesione automatica
- fondo destinatario
- alternative disponibili e tempistiche
E deve conservare la dichiarazione del lavoratore, rilasciandone copia.
Per i lavoratori neo-assunti ma non di prima assunzione, all’avvio del rapporto, il datore deve:
- informarli sugli accordi previdenziali
- verificare la scelta già effettuata dal lavoratore
- acquisire apposita dichiarazione
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