La Legge 11 marzo 2026 n. 34 ha rafforzato gli obblighi di sicurezza sul lavoro agile, imponendo al datore di lavoro di consegnare a ogni lavoratore in smart working e al RLS un’informativa scritta sui rischi per salute e sicurezza legati al lavoro da remoto.
L’informativa deve essere specifica, aggiornata almeno annualmente, firmata per ricevuta e coerente con le mansioni effettivamente svolte, illustrando rischi generali e specifici e le relative misure di prevenzione.

Questo obbligo, ora espressamente previsto dal D.Lgs. 81/2008, è sanzionato penalmente in caso di inadempimento (arresto fino a 4 mesi e ammenda fino a 7.500 euro). Molte aziende risultano non conformi perché utilizzano informative datate o generiche oppure non ne rinnovano la consegna.

Le aziende sono pertanto invitate a verificare:

  • l’aggiornamento del DVR, con inclusione dei rischi del lavoro agile;
  • l’avvenuta consegna dell’informativa a lavoratori e RLS;
  • la presenza delle firme e del rinnovo entro 12 mesi.

Oltre agli adempimenti in materia di sicurezza, lo smart working richiede anche specifici obblighi giuslavoristici, tra cui:

  • accordo individuale scritto con contenuti minimi obbligatori;
  • comunicazione telematica al Ministero del Lavoro entro 5 giorni;
  • parità di trattamento economico e normativo;
  • concreta regolamentazione del diritto alla disconnessione, a tutela della salute psicofisica del lavoratore.

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