Il ticket di licenziamento è quel contributo che il datore di lavoro deve versare all’INPS nelle ipotesi di interruzione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato che potenzialmente potrebbe dare diritto al lavoratore di percepire la Naspi.
Questo contributo è non previsto alla cessazione dei rapporti a termine, perché come sappiamo per i rapporti a tempo determinato la Naspi è finanziata con il versamento mensile di un contributo pari all’1,40% delle retribuzioni imponibili.
Il suo ammontare è pari al 41% del massimale mensile di disoccupazione Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale nell’ultimo triennio: va quindi calcolato considerando i mesi di anzianità aziendale e senza alcuna distinzione tra rapporti a tempo pieno o parziale.
La circolare INPS n. 25/2025 per anno 2025 ha fissato in € 1.562,82 il massimale mensile di disoccupazione Naspi.
Il ticket di licenziamento, per 12 mesi, è quindi pari a € 1.562,82 × 41% = € 640,76 (ovvero a 53,40 mensili)
Per anzianità pari o superiori a 36 mesi il contributo è pari a (640,76*3)= € 1.922,28
In linea di massima il contributo è dovuto ogni qual volta che a recedere dal contratto sia il datore di lavoro, anche se vi sono delle ipotesi in cui il contributo è ugualmente dovuto nonostante il rapporto si sia concluso ad iniziativa del dipendente.
In altri casi invece, il contributo non è dovuto nonostante sia il datore di lavoro ad interrompere il rapporto a tempo indeterminato: è il caso delle c.d “dimissioni per fatti concludenti” previste dall’art. 19 della L. 203/2024 (Collegato al Lavoro) dove in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, lo scioglimento del rapporto di lavoro avviene su iniziativa del datore di lavoro (vedasi Nota INL 579/2025 per iter procedurale e modulistica e circolare INPS 3/2025)-, ma è da intendersi risolto per volontà del lavoratore.
Ricordando che il contributo di recesso non è dovuto dai datori di lavoro domestico, sotto riepiloghiamo alcune casistiche con indicazione se il ticket è dovuto o meno:
SI: Dimissioni dei genitori lavoratori durante il periodo protetto ove vige il divieto di licenziamento
SI: Dimissioni nel caso in cui le condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda (art. 2112 c. 4 cc)
SI: Dimissioni per giusta causa
SI: Interruzione del rapporto di lavoro per percezione dell’assegno ordinario di invalidità
SI: Licenziamento collettivo
SI: Licenziamento disciplinare
SI: Licenziamento durante o al termine del periodo di prova
SI: Licenziamento per giusta causa
SI: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)
SI: Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (GMS)
SI: Licenziamento per superamento del periodo di comporto
SI: Licenziamento del lavoratore intermittente a tempo indeterminato
SI: Recesso del datore di lavoro dal contratto di apprendistato al termine del periodo formativo
SI: Risoluzione in caso di trasferimento ad altra sede lavorativa distante oltre 50 km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto) dalla residenza del lavoratore
NO: Decesso del lavoratore
NO: Dimissioni volontarie
NO: Interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente già pensionato
NO: Interruzione del rapporto di lavoro per “Pensionamento”: maturati i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia quando il diritto alla pensione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto
NO: Interruzione del rapporto di lavoro, nel settore delle costruzioni edili, per completamento dell’attività e chiusura del cantiere, se il lavoratore viene occupato presso altri cantieri (cd obbligo di repechage)
NO: Interruzioni dei contratti di apprendistato di primo livello (art.43 del D.lgs. 81/2015) stipulati dal 24 settembre 2015
NO: Interruzioni dei rapporti di lavoro afferenti processi di incentivazione all’esodo che danno luogo all’assegno di integrazione salariale riconosciuto ai lavoratori che nei 5 anni successivi raggiungeranno requisiti di pensione vecchiaia/anticipata
NO: Licenziamento in caso di cambio di appalto, con assunzione presso nuovo datore di lavoro in attuazione delle clausole sociali (art. 2, c. 34, lett. a) l. 92/2012
NO: Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di 15 dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’art 410 cpc
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