Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un interpello dell’Associazione ANPIT in merito alla possibilità di ottenere il DURC anche in presenza di debiti verso gli enti previdenziali costituiti solo da sanzioni o interessi, e non da contributi non versati.

Secondo l’art. 3, comma 3 del D.M. 30 gennaio 2015, la regolarità contributiva può essere attestata solo se il debito complessivo (contributi, sanzioni e interessi) non supera i 150 euro. Questo limite è definito come “scostamento non grave”.

Il Ministero ha precisato che:

  • Le sanzioni civili derivano sempre da un’omissione contributiva, anche se i contributi sono stati successivamente versati.
  • Di conseguenza, non è possibile ottenere il DURC se il debito, anche solo per sanzioni o interessi, supera la soglia dei 150 euro.

Grazie alla procedura INPS “VeRA”, è possibile monitorare in anticipo la propria posizione contributiva e intervenire tempestivamente per sanare eventuali debiti.

Questo strumento consente alle aziende di:

  • Verificare la propria regolarità contributiva prima della richiesta DURC.
  • Evitare l’emissione di un DURC negativo.
  • Pianificare eventuali pagamenti o regolarizzazioni in modo proattivo.

In sintesi

Il DURC non verrà rilasciato se il debito, anche se composto di sole sanzioni civili, supera la soglia di 150 euro, poiché tali sanzioni presuppongono comunque un’omissione contributiva.

È consigliabile utilizzare la procedura INPS VeRA per verificare e regolarizzare la propria posizione prima della richiesta.

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