Con il DDL lavoro, che diverrà operativo  agli inizi dell’anno prossimo,  il legislatore da un segnale forte a tutti coloro che, restando assenti ingiustificati per più giorni dal lavoro, aspirano al licenziamento per poter avere  accesso alla Naspi.

La nuova norma prevista dall’ art 19 del c.d. “Collegato Lavoro” integra il Dlgs 151/2015  introducendo all’art. 26 (Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale) il comma 7-bis e dispone che  in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre i termini previsti dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o -in mancanza di previsione contrattuale- superiore ai quindici giorni, il datore di lavoro possa comunicare al centro impiego le dimissioni di fatto  dandone contestualmente comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che potrà verificare la veridicità della comunicazione medesima.

Secondo il DDL quindi, salvo un diverso termine previsto dal CCNL applicato, al 17° giorno di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro si può legittimamente intendere risolto per volontà del lavoratore, senza che le dimissioni vengano formalizzate con la procedura on-line.

Con le dimissioni per fatti concludenti:

  • il datore di lavoro non pagherà più il contributo di ingresso alla NASpI e  potrà trattenere, all’atto della erogazione delle competenze di fine rapporto, l’indennità di mancato preavviso che presumibilmente non sarà stato lavorato;
  • il lavoratore, essendo dimissionario e non licenziato, non potrà fruire del trattamento di NASpI che spetta soltanto nella ipotesi in cui il lavoratore abbia perso il posto involontariamente attraverso il recesso del datore di lavoro o nelle ipotesi di dimissioni equiparate dal Legislatore al licenziamento.

Come sempre è opportuno attendere le indicazioni operative del Ministero del lavoro per far luce su alcuni punti “critici” della norma per evitare di creare del contenzioso legato a questa modalità di risoluzione del rapporto.

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