Sono tre gli incentivi previsti dal decreto Coesione (Dl 60/2024 convertito con modificazioni dalla L. 95/2024) volti a promuovere l’occupazione e che decorrono dal 1° settembre 2024.

Purtroppo, nessuno di questi, ad oggi, è applicabile. Dobbiamo infatti attendere i decreti attuativi e le indicazioni operative INPS; inoltre, per il bonus giovani previsto dall’art 22, anche l’autorizzazione UE.

Relativamente a queste tre principali misure agevolative previste dal Decreto Coesione, sinteticamente ricordiamo:

Bonus Giovani (art. 22) valido dal 01/09/2024 a 31/12/2025.

Riguarda le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 35 (34 anni e 364 gg) che non hanno mai avuto in precedenza rapporti a tempo indeterminato.

Lo sgravio consiste nell’esonero del 100% dei contributi carico del datore di lavoro (escluso premio Inail) entro il massimale mensile di € 500,00 per una durata di 24 mesi.

Non si applica a dirigenti, lavoro domestico ed apprendisti, e non è richiesto l’incremento occupazionale netto.

Circa i vincoli all’applicazione, oltre al rispetto dei requisiti generali per la fruizione degli incentivi (ex art 31 del Dlgs 150/2015) ricordiamo:

  • l’assenza nei sei mesi precedenti l’assunzione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva;
  • perdita dello sgravio con obbligo di restituzione di quanto già fruito se  il lavoratore agevolato viene licenziato per g.m.o. (o anche un altro lavoratore con la stessa qualifica e nella stessa unità produttiva) entro i  6 mesi dall’assunzione/trasformazione incentivata.

Bonus Donne (art. 23) valido dal 01/09/24 al 31/12/2025

Riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Lo sgravio consiste nell’esonero del 100% dei contributi carico del datore di lavoro (escluso premio Inail) entro il massimale mensile di € 650,00 per una durata di 24 mesi.

Non si applica ai rapporti di lavoro domestico né all’apprendistato; non è necessaria autorizzazione UE in quanto trattasi di aiuto compatibile con mercato interno.

È invece condizione indispensabile alla fruizione dell’esonero, oltre al rispetto dei consueti principi generali di fruizione degli incentivi, la realizzazione dell’incremento occupazionale netto in base alla differenza tra i lavoratori occupati in ciascun mese e quelli mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Bonus over 35 (art. 24) in ZES unica valido dal  01/09/2024 a 31/12/2025

Riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di chi ha già compiuto i 35 anni di età (esclusi coloro che hanno fino a  34 anni e  364 gg)  ed è disoccupato da almeno 24 mesi.

Lo sgravio consiste nell’esonero del 100% dei contributi carico del datore di lavoro (escluso premio Inail) entro il massimale mensile di €  650,00 per una durata di  24 mesi.

Non si applica a dirigenti, lavoro domestico e apprendisti; non è richiesto l’incremento occupazionale netto, non è necessaria l’autorizzazione UE.

Circa i vincoli all’applicazione, oltre al rispetto dei requisiti generali, ricordiamo:

  • l’assunzione deve avvenire in una sede o unità produttiva ubicata in Zes unica mezzogiorno (Zona Economia Speciale Unica Mezzogiorno che comprende le regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo);
  • nel mese dell’assunzione l’azienda non deve avere in forza più di 10 dipendenti;
  • l’assenza nei sei mesi precedenti l’assunzione di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva;
  • perdita dello sgravio  con  obbligo di restituzione di quanto  già fruito se  il lavoratore agevolato viene licenziato per g.m.o. (o anche un altro lavoratore con la stessa qualifica e nella stessa unità produttiva) entro i  6 mesi dall’assunzione incentivata

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