Punti fermi, da sapere

  • Deducibilità contributi: i contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito imponibile, permettendo un risparmio sull’IRPEF.
  • Massimale annuo: il massimale annuo di deducibilità è di € 5.164,57; il TFR non è deducibile.
  • Contributi non deducibili: l’eccedenza oltre il massimale concorre alla formazione del reddito imponibile e deve essere comunicata al fondo di previdenza per esentare da imposte la rendita derivante.
  • Dichiarazione contributi: la dichiarazione dei contributi non dedotti va effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo al versamento contributivo.

Andiamo nel dettaglio…

La contribuzione a una forma pensionistica complementare può avvenire attraverso il versamento di contributi propri, contributi del datore di lavoro e del TFR. I contributi versati alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito fiscalmente imponibile; possono cioè essere portati in deduzione dal reddito annuale sul quale calcolare le imposte.

Con un reddito più basso, anche le imposte saranno inferiori e di fatto si determinerà un risparmio sotto forma di minor versamento IRPEF. Sulla base delle vigenti normative fiscali, per il lavoratore dipendente è possibile dedurre dal reddito imponibile annuale i contributi versati alla previdenza complementare – sia quelli versati direttamente dal dipendente sia quelli versati dal datore di lavoro – entro il massimale annuo di € 5.164,57. Non è deducibile il TFR.

Cosa succede quindi a quella parte di contributi che non si possono dedurre? L’ammontare dei contributi non dedotti, cioè quelli eccedenti la quota di deducibilità prevista e pari a € 5.164,57, da un lato concorreranno alla formazione del reddito imponibile dell’anno; dall’altro dovranno essere comunicati al fondo di previdenza complementare affinché il fondo possa rendere esente da imposte la rendita pensionistica o di capitale, che deriva dai contributi non dedotti.

La dichiarazione dei contributi non dedotti solitamente deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo, ma ovviamente ogni fondo di previdenza complementare predispone scadenze e modulistiche sue specifiche. Con la dichiarazione presentata correttamente e nei termini, il fondo non assoggetterà ad imposte la parte di prestazione da lui erogata e costituita dai contributi non dedotti, sui quali sono già state pagate le imposte nell’anno di percezione. Se i contributi non dedotti non vengono comunicati all’ente, quando l’ente erogherà le sue prestazioni procederà alla tassazione delle intere somme corrisposte.

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