Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso di una particolare “patente” a crediti con decurtazione dei punti o sospensione in caso di incidenti (art. 27 D.Lgs. 81/2008; art. 29, c. 19, DL 19/2024 conv. in L. 56/2024; Nota INL 13 marzo 2024 n. 521).
L’obbligo di possesso della patente riguarderà:
- tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane;
- tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri (es. impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori, e simili).
Sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (es. professionisti) o quelle aziende che possiedono l’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III previsto dall’art. 100, comma 4, del codice degli appalti pubblici (si tratta dell’attestazione obbligatoria per le aziende che vogliono partecipare all’esecuzione di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro e – da luglio 2023 – anche per le aziende che eseguono lavori legati al superbonus, di valore superiore a 516mila euro).
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’INL, al responsabile legale dell’impresa o al lavoratore autonomo che ne faccia richiesta, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla CCIA (autocertificazione);
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa (o dei lavoratori autonomi), degli obblighi formativi (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- possesso del DURC e del DURF -Documento Unico di Regolarità Fiscale- (entrambi con autocertificazione),
- possesso del DVR (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
- avvenuta designazione del RSPP, nei casi previsti (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività nei cantieri.
CREDITI
La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La dotazione iniziale di 30 crediti potrà essere incrementata fino ad un massimo di 100 in base a 2 criteri:
- ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda;
- ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti e formazione.
Inoltre, in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20.
DECURTAZIONE
La patente subisce decurtazioni a fronte di violazioni compiute dalle imprese, risultanti dagli accertamenti e dai conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro.
Le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti sono elencate all’allegato I-bis del Dl.19/2024.
A titolo esemplificativo riportiamo:
- Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: decurtazione di 5 crediti;
- Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: decurtazione di 3 crediti;
- Omessa formazione e addestramento: decurtazione di 2 crediti;
- Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: decurtazione di 8 crediti;
- Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: decurtazione di 20 crediti.
Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Una dotazione inferiore a 15 crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili (viene consentito il solo completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto).
SOSPENSIONE, REVOCA E SANZIONE
La patente è sospesa fino a 12 mesi se nel cantiere si verifica un infortunio mortale imputabile al datore di lavoro; può essere sospesa nel caso di infortuni dai quali derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori, o una menomazione irreversibile.
La patente è revocata quando è accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese sui requisiti, o in caso di grave omissione della formazione obbligatoria
Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:
- una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
- esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici ex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.
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