Pubblicata sulla G.U. del 30 dicembre 2023, n. 303 la Legge di bilancio per l’anno 2024 (L. n. 213/2023); si riportano alcune delle principali novità in materia di lavoro:

Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti 

Anche per l’anno 2024 prosegue la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici) nella misura del:

– 6% se la retribuzione imponibile – parametrata su base mensile per tredici mensilità- non eccede l’importo mensile di € 2.692,00 al netto del rateo di tredicesima;
– 7% se la retribuzione imponibile – parametrata su base mensile per tredici mensilità- non eccede l’importo mensile di € 1.923,00 al netto del rateo di tredicesima.

La novità rispetto agli anni precedenti sta nel fatto che l’esonero non riguarderà il rateo di tredicesima, che quindi sconterà l’aliquota IVS piena.

Estensione provvisoria per anno 2024 del limite del fringe benefit

In via provvisoria e non strutturale si innalza per anno 2024 il limite di esenzione del fringe benefit.
In luogo del limite ordinario di € 258,23, per anno 2024 non concorreranno a formare il reddito entro il limite complessivo di € 1.000,00  il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa o per gli interessi del mutuo relativo alla prima casa. Tale limite è innalzato a € 2.000,00 se il dipendente ha dei figli fiscalmente a carico; in questo caso è indispensabile che il lavoratore dichiari di averne diritto comunicando al datore di lavoro il Codice Fiscale dei figli.

Detassazione dei premi di produttività

Confermata al 5% anche per anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
La detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, entro il limite complessivo di € 3.000,00 annui.
Ricordiamo che la detassazione è applicabile per il periodo dell’anno successivo all’accordo che rileva l’incremento.

Congedo parentale facoltativo: solo per il 2024 due mensilità all’80%

Per i genitori che fruiscono del congedo parentale, è previsto il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo (già all’80%), da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per i lavoratori che quindi terminano il periodo di congedo di maternità/paternità dopo il  31/12/2023, l’indennità  congedo parentale è elevata -in alternativa tra i genitori- per la durata di due mesi fino al 6° anno di vita del bambino:

– all’80% per il primo mese

– al 60% per il secondo mese.

Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità per il secondo mese sarà pari all’80% della retribuzione: pertanto solo per l’anno in corso sono previste le prime due mensilità all’80%.

Decontribuzione lavoratrici con più figli minori

Per gli anni 2024-2026 è previsto un  esonero pari al 100% della quota di  contributi IVS a carico lavoratore dipendente per le lavoratrici madri assunte tempo indeterminato, con almeno 3 figli e fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo entro massimale annuo di € 3.000,00.

Per il solo anno 2024 tale esonero è riconosciuto, in via sperimentale, anche alle lavoratrici madri di due figli fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

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