L’ITALIA ATTUA LA DIRETTIVA UE SUL “WHISTLEBLOWING”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023 il D.Lgs. n. 24/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il provvedimento, composto da IV Capi e 25 articoli, entrerà in vigore lo scorso 30 marzo attuando la c.d. Direttiva whistleblowing, che disciplina la protezione dei soggetti del settore pubblico e privato che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all’autorità giudiziaria di violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e privato (c.d. whistleblowers). Nel dettaglio, al Capo I l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della nuova disciplina; al Capo II i canali di segnalazione interna ed esterna, l’obbligo di riservatezza sull’identità del segnalante, la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e alle divulgazioni pubbliche. Al Capo III, invece, le misure di protezione applicabili quando “al momento della segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo previsto dall’art. 1 del provvedimento”, oppure nel contesto in cui “la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II”, dunque mediante canali di segnalazioni interne o esterne tramite l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). L’ANAC, in particolare, dovrà adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida relative alle procedure per la presentazione e gestione delle citate segnalazioni esterne (art. 10). Enti o persone segnalanti – si legge nell’art. 17 – non possono subire alcuna ritorsione. Nella fattispecie, non è possibile procedere con licenziamento, sospensione o retrocessione di grado e mancata promozione; mutamento di funzioni o cambiamento del luogo di lavoro; riduzione dello stipendio o modifica dell’orario di lavoro; sospensione della formazione; adozione di misure disciplinari o di altra sanzione.
Indice degli approfondimenti
- NUOVE NORME PER I FLUSSI D’INGRESSO IN ITALIA
- NASPI ANCHE AL PADRE DIMESSO DOPO IL CONGEDO OBBLIGATORIO
- LAVORO USURANTE E NOTTURNO: DIFFERITO AL 17.04 IL TERMINE PER LE COMUNICAZIONI
- INL INTERVIENE SU FLUSSI DI INGRESSO DEI LAVORATORI STRANIERI
- DISPOSITIVI SPECIALI CORREZIONE VISIVA, LA SPESA SPETTA AL DATORE
NUOVE NORME PER I FLUSSI D’INGRESSO IN ITALIA
In vigore dall’11 marzo 2023 il decreto-legge n. 20/2023, che introduce disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Le nuove norme rafforzano gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e all’azione delle reti criminali che operano la tratta di esseri umani e semplificano le procedure per l’accesso, attraverso canali legali, dei migranti qualificati. Oltre all’inasprimento delle pene per reati connessi all’immigrazione clandestina, si introducono nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri. Le quote di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite, non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere – tra l’altro – delle Commissioni parlamentari competenti. In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di Stati che promuovo per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari. Modificate anche le norme sui titoli di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato di cittadini stranieri. In particolare, si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale. Inoltre, saranno promossi dal Ministero del Lavoro corsi di formazione per gli ingressi fuori quota per stranieri che hanno superato, nel Paese di origine, i percorsi formativi previsti dall’Italia. Tra le semplificazioni, anche il rinnovo della durata del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare, che avrà una durata massima di tre anni, anziché due come oggi. Si stabilisce, inoltre, che i datori di lavoro che hanno fatto domanda per l’assegnazione di lavoratori agricoli e non sono risultati assegnatari abbiano la priorità rispetto ai nuovi richiedenti.
LAVORO USURANTE E NOTTURNO: DIFFERITO AL 17.04 IL TERMINE PER LE COMUNICAZIONI
Posticipato al prossimo 17 aprile il termine, precedentemente fissato al 31 marzo 2023, per l’invio delle comunicazioni di lavoro notturno e per l’adempimento di rilevazione del periodo o dei periodi di svolgimento di tutte le attività usuranti, (lettere da a) a d) dell’art. 1, Dlgs. n. 67/2011). A comunicarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nota sul proprio portale. Il termine per la comunicazione del lavoro c.d. a catena (art. 1, comma 1, lett. c), Dlgs. n. 67/2011) rimane fissato entro trenta giorni dall’inizio dello stesso ai sensi dell’art. 5, comma 2, Dlgs. n. 67/2011.
INL INTERVIENE SU FLUSSI DI INGRESSO DEI LAVORATORI STRANIERI
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica la nota della Direzione Centrale per la Tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro – prot. n. 2066 del 21 marzo 2023 – sui contenuti del D.L. n. 20/2023: semplificazione delle procedure di rilascio del nulla-osta al lavoro, soggetti cui sono demandate le verifiche, capacità economica del datore di lavoro, verifica della congruità del numero di richieste presentate, asseverazione e protocolli d’intesa tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e organizzazioni dei datori di lavoro. In particolare, l’INL chiarisce che la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all’art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998 è demandata ai Consulenti del Lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Relativamente ai flussi d’ingresso legale dei lavoratori stranieri, si precisa che le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per il triennio 2023-2025 e non più annualmente. Sulla capacità economica del datore di lavoro, l’Ispettorato specifica che la soglia economica di 30 mila euro per la presentazione di una sola istanza non deve essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere. Nel settore domestico la soglia reddituale scende, invece, a 20 mila euro, limite che sale a 27 mila euro nel caso in cui la famiglia del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Da ultimo, nella nota si ricorda che nel modello di asseverazione allagato alla circolare n. 3/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è presente uno spazio dedicato a eventuali relazioni e valutazioni tecniche che i professionisti e le organizzazioni datoriali possono inserire per supportare la procedura di asseverazione.
DISPOSITIVI SPECIALI CORREZIONE VISIVA, LA SPESA SPETTA AL DATORE
Se nel corso di una visita di sorveglianza sanitaria il medico competente rileva che il lavoratore sia affetto da un deficit visivo e, di conseguenza, prescrive un “dispositivo speciale di correzione visiva” (DSCV) come lenti applicabili al videoterminale, occhiali oppure altri dispositivi speciali di correzione, il datore di lavoro dovrà fornire a sue spese lo stesso dispositivo. Lo rende noto l’Inail, con la circolare n. 11 del 24 marzo scorso, in cui ricorda che i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico. Il datore di lavoro competente per plesso – si legge nel documento – autorizzerà la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa. Il lavoratore dovrà acquistare, poi, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore, il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione. L’Inail, inoltre, chiarisce che ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore dovrà presentare alla Struttura di appartenenza la relativa fattura dove verranno specificate le singole voci di spesa con il relativo importo e la tipologia di lenti, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La Struttura di appartenenza è tenuta all’invio della documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale dovrà verificare la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procedere al rimborso della spesa effettuata fino al limite massimo di 150 euro. Nel documento di prassi anche le disposizioni contabili.
TREGUA FISCALE SOTTO LA LENTE DELLE ENTRATE
Dall’Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti sulle misure agevolative previste nell’ambito della c.d. “Tregua fiscale” e introdotte dalla legge di Bilancio 2023. Con la circolare n. 6/E del 20 marzo scorso, emanata sotto forma di risposte a quesiti, l’Amministrazione finanziaria scioglie alcuni dubbi interpretativi posti dagli Ordini professionali e dalle associazioni di categoria e fornisce indicazioni su definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari), regolarizzazione delle irregolarità formali, ravvedimento speciale delle violazioni tributarie nonché su adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Per quanto riguarda la definizione agevolata degli avvisi bonari, l’Agenzia conferma le disposizioni della circolare n. 1/E/2023 e ribadisce che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973. Riguardo alla regolarizzazione delle irregolarità formali, si considerano sanabili, secondo l’Agenzia, “l’invio delle fatture elettroniche allo SdI oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell’imposta; i corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e non inviati alle Entrate, ma inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta”. Relativamente al ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, le Entrate precisano che tra queste non vi rientra l’esercizio dell’opzione per la proroga ex art. 5 del D.L. n. 34/2019 del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati. Vi rientrano, invece, le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973, purché non siano già state contestate. Con riferimento all’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, l’Agenzia precisa che gli atti derivanti dai controlli di cui all’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza; tuttavia, questi possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale. Illustrati, infine, i chiarimenti su definizione agevolata delle liti tributarie, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale e definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
RICOVERO DEL PROFESSIONISTA, COME OPERA LA SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI
Con la risposta a interpello n. 248/2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di ricovero del libero professionista in ospedale o di cure domiciliari che comportino un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività, nessuna responsabilità è imputata allo stesso o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario, stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento. L’Amministrazione finanziaria premette che la legge n. 234/2021 ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni. La sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, nel presupposto che “copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante” sia “consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione”. In merito alla decorrenza e alla durata della sospensione l’Agenzia evidenzia che la stessa opera a partire dalla data di scadenza dell’adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. La sospensione, dunque, non ha valenza generalizzata, ma opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l’evento malattia/infortunio. Le Entrate precisano, tuttavia, che la disciplina in questione non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari, che, invece, rimangono invariati, consentendo al professionista solo di adempiere nel più ampio periodo di sospensione così come delineato. Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l’adempimento rimane a esso ancorato.
ESENZIONE IMU PER IMMOBILI IN “SOCIAL HOUSING”
Con la risoluzione n. 2 del 20 marzo 2023 il dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione dell’esenzione dall’Imu in merito alla fattispecie degli alloggi sociali (“social housing”), così come definiti dal Dm. Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008. In linea generale, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della Legge n. 160/2019, per beneficiare dell’agevolazione per abitazione principale, nel caso di specie, è necessario che gli immobili rispettino i requisiti di cui al citato Dm e che gli stessi siano effettivamente adibiti ad abitazione principale, ovverosia è richiesto il requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale dell’assegnatario. Sono dunque esclusi dall’applicazione dell’agevolazione gli immobili sfitti e comunque quelli tenuti a disposizione. Inoltre, nel periodo di tempo necessario all’espletamento delle operazioni di natura tecnico-amministrativa indispensabili per individuare l’assegnatario, è possibile comunque continuare ad usufruire dell’agevolazione in parola. Spetta però alla potestà regolamentare di ciascun Ente l’individuazione del periodo temporale. Sul punto, il Mef ritiene congruo un periodo di 4/6 mesi.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE DOGANALI PENDENTI
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 9 del 14 marzo 2023, afferma che anche le controversie doganali pendenti, riguardanti tributi e relative sanzioni, possono essere risolte attraverso l’istituto della definizione agevolata previsto dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 186-203, legge n. 197/2022). La definizione comporta il versamento integrale dei tributi oggetto del contenzioso (Iva all’importazione o dazio) e dei relativi interessi, ma non delle connesse sanzioni irrogate. In data 22 marzo 2023 sarà disponibile, in un’apposita sezione del sito istituzionale www.adm.gov.it, la procedura telematica di trasmissione delle suddette domande di definizione agevolata. Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica accedendo, previa autenticazione tramite SPID/CNS/CIE, alla sezione del sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dedicata alla definizione agevolata. Nella stessa sezione saranno resi disponibili, per ciascuna domanda trasmessa, i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.
TFR – COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di febbraio che è pari a 118,50. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di febbraio è di 0,440355%.