L’INL con la nota n. 1180 del 10 Luglio 2025 fornisce i chiarimenti in merito alla stipula di nuovi contratti di lavoro a chiamata e  – d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – ritiene che l’abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.

Quindi, fermo restando la possibilità di instaurare rapporti intermittenti nell’osservanza dei requisiti soggettivi o nel rispetto delle esigenze come previste dal CCNL applicato, sarà possibile -nel silenzio della contrattazione collettiva-  continuare a fare ricorso alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.

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