A partire dal 1° luglio 2023, la “Riforma dello Sport” è diventata pienamente operativa. In presenza di un’attività lavorativa nel settore sportivo, questa sarà strutturata, regolata e gestita secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021. Gli elementi del lavoro sportivo non specificamente regolati dal D.Lgs. n. 36/2021 e s.m.i. saranno soggetti, laddove compatibili e applicabili, alle leggi che regolano i rapporti di lavoro aziendali, comprese quelle relative alla previdenza sociale e alla fiscalità.

Secondo l’articolo 25 del Decreto e le sue successive modifiche, il termine lavoratore sportivo si riferisce a: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

Questi individui, indipendentemente dal loro genere o se operano in ambito professionistico o dilettantistico, svolgono attività sportive retribuite, escludendo le prestazioni volontarie. Il Decreto correttivo n. 163/2022 ha esteso ulteriormente questa definizione, includendo come lavoratore sportivo qualsiasi persona tesserata che svolge, dietro compenso, mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive (ad eccezione delle mansioni di natura amministrativa-gestionale), secondo i regolamenti dei singoli Enti affiliati.

L’elenco delle mansioni supplementari e aggiuntive rispetto a quelle esplicitamente stabilite nel D.Lgs. n. 36/2021 sarà mantenuto e aggiornato dal Dipartimento dello Sport entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il lavoratore sportivo, per essere considerato tale, deve necessariamente avere le seguenti caratteristiche:

⇒ essere un tesserato;
⇒ percepire un compenso per la prestazione sportiva erogata;
eseguire le proprie prestazioni nell’ambito delle attività sportive riconosciute tali dal Coni e dalle singole Federazioni Sportive Nazionali (FSN) di appartenenza.

Il contratto di lavoro di lavoro

Il contratto di lavoro per gli atleti può essere di tipo subordinato, autonomo o parasubordinato (Co.Co.Co. secondo l’art. 409, c. 1 c.p.c.) e si presume che nel contesto dilettantistico, secondo l’art. 28 dello stesso Decreto, sia una collaborazione coordinata e continuativa, se si presentano determinate caratteristiche, come:

  • La durata del lavoro contrattuale, nonostante sia continuativo, non supera le 24 ore a settimana, escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive;
  • Le attività contrattuali sono coordinate dal punto di vista tecnico-sportivo, rispettando i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Inoltre, esiste l’opzione di utilizzare i cosiddetti lavoratori occasionali, ai quali si applica il regime ordinario e non quello sportivo agevolato.

Il trattamento fiscale

A seguito della revoca parziale dell’art. 67 Tuir, a partire dal 1° luglio 2023, le relazioni precedentemente soggette a tale normativa devono essere riclassificate nelle varie categorie stabilite dal D.Lgs. n. 36/2021 (lavoro dipendente o autonomo), con la conseguente revisione del sistema fiscale. Per quanto riguarda l’attività sportiva nel settore dilettantistico, è previsto un limite di esenzione fiscale fino a un totale annuo di € 15.000,00 (art. 36, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021), anche per le relazioni di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale. Se il totale di tali compensi supera il limite di € 15.000,00, esso contribuisce alla formazione del reddito del beneficiario solo per la parte che supera tale importo.

Profili previdenziali

I lavoratori sportivi subordinati (che operano nel settore dilettantistico) sono registrati al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi gestito dall’Inps. Al contrario, i lavoratori sportivi che hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che forniscono servizi autonomi sono registrati alla Gestione Separata dell’Inps.

Per questi lavoratori sportivi nell’area dilettantistica (Co.Co.Co.), la quota contributiva di base è stabilita come segue:

  • 24%, se sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie;
  • 25%, se non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie.

Per i lavoratori autonomi nel settore dilettantistico, è richiesto un contributo sulla parte del compenso che supera i primi € 5.000,00 all’anno. Di conseguenza, le aliquote del 24% e del 25% si applicano sulle somme che superano tale importo.

I lavoratori sportivi subordinati nell’area dilettantistica sono esclusi da questo beneficio contributivo. Fino al 31 dicembre 2027, il contributo alla Gestione Separata Inps per i collaboratori è dovuto fino al 50% dell’imponibile contributivo.

Considerando quanto sopra, nel settore dilettantistico, coloro che intendono lavorare come autonomi (titolari di Partita Iva) dovranno anch’essi registrarsi alla Gestione Separata Inps e saranno tenuti a versare, nel periodo di riferimento, un contributo pari al 26,23% del reddito generato. Dal punto di vista fiscale, anche per il lavoratore autonomo con Partita IVA che opera nel settore dilettantistico, si applica l’agevolazione prevista dall’art. 36, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 e l’esenzione fiscale fino a raggiungere l’importo totale annuo di € 15.000,00. Superata tale soglia e solo per la parte eccedente, sarà applicata la tassazione in base al regime fiscale (ordinario – forfettario) scelto dal contribuente.

Profili assicurativi Inail

È previsto che tutte le categorie diverse dai lavoratori subordinati siano escluse ai fini Inail, comprese le co.co.co. amministrativo-gestionali. Nonostante queste ultime beneficino delle stesse esenzioni fiscali e particolarità contributive previste per i lavoratori sportivi, rimangono delle co.co.co. “ordinarie” e quindi soggette all’assicurazione presso l’Inail.

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