Prevista dal Dlgs 103/2024 come strumento per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, la Diffida Amministrativa è stata regolamentata attraverso due note dell’INL attraverso le quali vengono fornite al personale ispettivo le istruzioni operative da seguire per l’adozione di questo nuovo strumento.

Con la Diffida Amministrativa l’organo di vigilanza intima al datore di lavoro di sanare le violazioni riscontrate e per le quali è prevista una sanzione amministrativa. L’ottemperanza alla diffida fa estinguere il procedimento sanzionatorio e l’applicazione delle sanzioni nei confronti del trasgressore.

Il personale ispettivo può adottare la diffida amministrativa in presenza di alcune condizioni:

  1.  per la violazione comminata deve essere prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo nel massimo non superiore ai € 5.000;
  2.  la violazione deve essere stata accertata per la prima volta nell’arco dell’ultimo quinquennio, per conseguenza se negli ultimi cinque anni è già stata contesta la stessa violazione o altra violazione in materia di lavoro o di legislazione sociale soggetta a diffida, non sarà possibile per il personale ispettivo adottare la nuova diffida amministrativa;
  3.  la violazione commessa deve essere ancora materialmente sanabile, deve cioè ancora sussistere la possibilità di recuperare l’interesse giuridico tutelato. Per esempio, una violazione della normativa sul rispetto dell’orario di lavoro e dei riposi, non sarà sanabile perché il diritto tutelato è stato violato e non ripristinabile: non sarà possibile adottare diffida amministrativa;
  4.  la violazione riscontrata non deve riguardare obblighi in materia di sicurezza in generale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi non solo gli obblighi come previsti dal decreto 81/2008, ma di tutte le norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
  5.  la violazione non deve riguardare l’inadempimento o inosservanza di una regola comunitaria o di diritto internazionale. Non è quindi applicabile la diffida amministrativa in caso di violazione degli obblighi di comunicazione delle condizioni di lavoro, che sappiamo essere previste dal cd. Decreto Trasparenza di fonte Comunitaria.

La nota 6674 dell’INL elenca le violazioni per le quali, anche se commesse prima del 2 Agosto 2024 data di entrata in vigore del D.lgs 103/2024 e qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, è possibile l’adozione della nuova diffida amministrativa.

Se il datore di lavoro adempie alla diffida rimuovendo le conseguenze dell’illecito amministrativo entro 20 giorni dalla notifica della diffida, il procedimento sanzionatorio ordinario si estingue (art. 6 nota 1357 del 31/07/2024).

Contrariamente, l’Ispettore contesta l’illecito entro 90 giorni applicando gli importi delle sanzioni ordinariamente previsti.

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