Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2024 è previsto un nuovo regime di tassazione agevolata.
Nello specifico l’art. 5 del D.lgs. 209/2023 (il cd Decreto sulla fiscalità internazionale) prevede che i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonchè quelli da lavoro antonomo derivanti da arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia – entro il limite annuo di 600.000,00 € – concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, se ricorrono le seguenti condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere in Italia per almeno 4 anni;
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo di imposta nel territorio Italiano;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di alta specializzazione o qualificazione;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti il loro trasferimento.
Il requisito minimo di permanenza all’estero, nel caso di mobilità infragruppo, è elevato a 6 anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o di un soggetto appartenente allo stesso gruppo , oppure a 7 anni se il lavoratore prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia, in favore dello stesso soggetto o di un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
Rispetto al passato, il nuovo regime agevolativo degli impatriati è più restrittivo:
- tra i redditi agevolabili, non sono più ricompresi i redditi d’impresa dell’imprenditore individuale;
- diminuisce la misura dell’esenzione del reddito che scende dal 70% al 50% (elevabile al 60% di sconto fiscale se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita/adozione durante il periodo di fruizione del beneficio);
- la durata dell’agevolazione che prima era di 5 anni, prorogabili di ulteriori 5 anni a certe condizioni, dal 2024 è pari a 5 periodi di imposta prorogabile di ulteriori 3, ma nel solo caso di acquisto immobile residenziale adibito ad abitazione principale entro il 31/12/2023. (l’estensione triennale è prevista per i soggetti che provvederanno a trasferire la residenza anagrafica in Italia nel corso del 2024);
- è apposto un tetto reddituale pari a 600.000,00 €, limite che in passato non c’era;
- l’impegno a risiedere in Italia deve essere almeno di 4 anni in luogo dei precedenti 2 anni, pena la restituzione del beneficio fruito con relativi interessi;
- viene riconosciuto solo a quei lavoratori che hanno elevata qualificazione o specializzazione, e non più indistintamente a tutti come avveniva in passato.
Per individuare chi è qualificato o specializzato si rinvia al D.lgs 206/2007 per le professioni regolamentate, ed al D.lgs 108/2012 per quelle non regolamentate.
Indicativamente sarà necessario che l’interessato sia in possesso del titolo di istruzione superiore rilasciato dalle autorità competenti nel Paese dove è stato conseguito, dopo un percorso formativo di almeno 3 anni, conclusosi con il conseguimento di una qualifica professionale superiore nonché, in caso di professioni regolamentate, degli specifici requisiti previsti per il loro esercizio.
Infine, ricordiamo che il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, non ha l’onere di verificare l’esistenza di alcuno dei suddetti requisiti, ma solo di applicare il regime agevolativo a fronte della richiesta esplicita del lavoratore con la quale autocertifica sotto la propria ed esclusiva responsabilità la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma per l’applicazione del trattamento fiscale degli Impatriati; e non ha obbligo di conservazione di alcuna documentazione fiscale, se non della sola richiesta con l’autodichiarazione di cui sopra.
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