Per il recupero delle energie psico-fisiche, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite, tendenzialmente pari a 4 settimane lavorative all’anno, o al diverso periodo previsto dalla contrattazione collettiva applicata.

Le 4 settimane di ferie maturabili nel corso dell’anno, se la contrattazione collettiva non dispone diversamente, devono essere obbligatoriamente fruite:

  • per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione;
  • per le restanti 2 settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, o entro il termine più ampio previsto dalla contrattazione collettiva.

Entro la fine del mese di giugno 2024, ogni datore di lavoro deve verificare che i propri dipendenti abbiano effettivamente fruito tutte le ferie maturate nel 2022.

La mancata fruizione del periodo di ferie entro i 18 mesi successivi la fine dell’anno di maturazione, obbliga il datore di lavoro ad anticipare all’INPS la contribuzione sulle ferie maturate e non godute.  

Sull’ammontare delle ferie residue “scadute” e non godute, verrà quindi versata all’istituto previdenziale, sia la quota di contribuzione carico azienda sia quella trattenuta a carico del dipendente, che nel mese in cui si verifica tale assoggettamento avrà necessariamente un netto in busta inferiore dovuto alle maggiori trattenute previdenziali.

Quando il dipendente fruirà delle ferie non godute e già assoggettate a contribuzione previdenziale, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati per legge.

Il recupero avverrà, tramite l’invio del flusso  mensile uniemens e attraverso una specifica variabile retributiva indentificata  con la causale “Ferie” che permette di modificare in diminuzione  l’imponibile del mese e anno nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute, e contestualmente di recuperare la quota della contribuzione già versata.

Ricordiamo che il diritto alla fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile:

1) la mancata fruizione di ferie non può essere sostituita -salvo casi tassativamente previsti- da una eventuale indennità sostitutiva (divieto di monetizzazione delle ferie);

2) la mancata fruizione delle ferie nei termini, espone il datore di lavoro alle seguenti sanzioni ammnistrative (18 bis, c. 3, D.Lgs. 66/2003art. 1, c. 445 lett. d), L. 145/2018):

  • da € 120 a € 720, nella generalità dei casi;
  • da € 480 a € 1.800, se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni;
  • da € 960 a € 5.400, se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 4 anni. In tal caso non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta

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