La legge di bilancio2025 (L. 207/2024 art. 1 comma 406) ha introdotto un esonero contributivo a favore delle micro e piccole-medie imprese situate nella ZES. L’Inps con la circolare n. 32 del 30/01/2025 ha fornito le indicazioni e istruzioni per l’applicazione dell’esonero.

Sinteticamente ricordiamo:

Datori di lavoro interessati:  microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Per microimpresa e di piccola e media impresa si intendono i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti.

Esclusi dall’ambito di applicazione della misura in argomento sono:

  • i rapporti di lavoro domestico;
  • i  contratti di apprendistato e quelli  di lavoro intermittente.

Sono inoltri esclusi i datori di lavoro operanti nel settore agricolo o rientranti in una delle categorie espressamente escluse dall’articolo 1, comma 409, della legge di Bilancio 2025 (enti pubblici economici, istituti autonomi, case popolari trasformate in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale, enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione, ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche, aziende speciali costituite anche in consorzio, consorzi di bonifica, consorzi industriali, enti morali, enti ecclesiastici).

Aiuto “de minimis”: il triennio mobile e l’impresa unica

L’esonero è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (non è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea), relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis: il massimale di aiuto concedibile all’impresa unica nel triennio è pari a € 300.000; non concorrono al raggiungimento del massimale gli altri aiuti ricevuti e disciplinati da altri regimi diversi dal de minimis.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio mobile di riferimento (anno in corso e due precedenti), devono essere presi in considerazione gli aiuti de minimis a qualsiasi titolo concessi, incluso l’importo della decontribuzione in argomento da fruire mensilmente, in favore del soggetto individuato quale “impresa unica”, ai sensi di quanto disposto dai citati Regolamenti (UE) disciplinanti gli aiuti.

In base alle relative norme dei Regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

  1. a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
  2. b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
  3. c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
  4. d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le medesime disposizioni precisano che le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate impresa unica.

Misura e durata dell’esonero

Per l’anno 2025, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato instaurati o trasformati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.

Parimenti, per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione.

Anno Misura esonero Importo massimo mensile a dipendente Dip.  Tempo Indeterminato
2025 25% dei contributi  previdenziali 145€ per 12 mensilità annue assunto alla data del  31/12/2024
2026 20% dei contributi  previdenziali 125€ per 12 mensilità annue assunto alla data del  31/12/2025
2027 20% dei contributi  previdenziali 125€ per 12 mensilità annue assunto alla data del  31/12/2026
2028 20% dei contributi  previdenziali 100€ per 12 mensilità annue assunto alla data del  31/12/2027
2029 15% dei contributi  previdenziali    75€ per 12 mensilità annue assunto alla data del  31/12/2028

 

L’esonero è concesso per 12 mesi annui: le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento. In caso di liquidazione mensile dei ratei di mensilità aggiuntive, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, ma nel  rispettata i massimali mensili di esonero fruibile.

Cosa controllare ancora per verificarne la spettanza?

Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all’art. 31, DLgs n. 150/2015, il diritto alla fruizione dell’agevolazione è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, co. 1175, della L n. 296/2006, ossia:

– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Inoltre segnaliamo che il mancato assolvimento dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili,  costituisce condizione ostativa per l’accesso all’esonero contributivo.

 

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