Influencer, youtuber, tiktoker, streamer, instagrammer, blogger: a quale Gestione previdenziale versare i contributi?
La circolare INPS 44/2025 ha risposto a questa domanda indicando i criteri utili da verificare per individuare la disciplina previdenziale da applicare ai “content creator” cioè tutti coloro che creano e producono contenuti mediatici “virtuali” (immagini, scritti, video,….) mettendoli a disposizione del pubblico tramite le piattaforme digitali.
Se l’attività è organizzata in forma di impresa (iscrizione Camera di Commercio con attribuzione del codice ATECO di neo-istituzione 73.11.03 avente il significato di “Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari“), si applica il regime dei lavoratori autonomi, con iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.
Se l’attività non è organizzata come impresa, i compensi percepiti rientrano nei redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 1 del TUIR), con obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS se il reddito supera i 5.000 euro.
L’attività del Content Creator potrebbe anche ricadere nel settore dello spettacolo con obbligo di iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
- se la sua attività è collegata a prestazioni artistiche o culturali (come la creazione di contenuti audiovisivi pubblicitari), si applica il regime previdenziale del FPLS. Qui non ci si limita a caricare contenuti video sulle piattaforme, piuttosto vengono svolte -dietro compenso economico- attività con specifica destinazione pubblicitaria: indossatori, fotomodelli, attori e registri audiovisivi ecc..
- se la sua attività è quella del digital marketing (cioè colui che promuove un brand o prodotto sui social media o su altre piattaforme, facendone pubblicità).
I content creator non sono soggetti all’iscrizione al FPLS:
- se i loro contenuti non hanno finalità pubblicitaria o promozionale: è il caso di un content creator che con il solo scopo di avere più follower crea contenuti on line senza finalità pubblicitarie, postando sue foto/video personali sui propri profili social;
- se la loro attività riguarda solo l’endorsement, dove non c’è una vera attività pubblicitaria (semplici post sui social per aumentare la visibilità e senza sponsorizzazioni attive). Ad esempio quando un influencer posta una foto mentre indossa un capo di abbigliamento di un brand senza essere stato pagato per farlo, ma solo perché gli piace il prodotto.
In questo contesto, l’attività di endorsement non è soggetta a contribuzione previdenziale al FPLS (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo), come invece accadrebbe per un’attività pubblicitaria vera e propria.
Questa circolare chiarisce le diverse situazioni in cui un content creator può essere considerato lavoratore autonomo o lavoratore dello spettacolo e ne stabilisce le relative iscrizioni previdenziali.
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