Il DL Omnibus contiene misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi economici significativi per i contribuenti.
In attesa che si delineino le nuove norme in materia di imposte sul reddito, per l’anno 2024 verrà erogata un’indennità una tantum, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, fiscalmente a carico.
E’ tuttavia sufficiente che il lavoratore abbia fiscalmente a carico soltanto il figlio qualora l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio (nato fuori del matrimonio) e il lavoratore non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero qualora il figlio sia adottivo, affidato o affiliato del solo lavoratore e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato. Il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico si intende rispettato (ferma restando la condizione che il lavoratore abbia altresì almeno un figlio a carico) anche per i casi in cui il soggetto fiscalmente a carico sia invece costituito da una delle due parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (L. 20 maggio 2016, n. 76);
c) l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente del lavoratore deve essere di importo superiore a quello della detrazione d’imposta spettante in relazione ai redditi da lavoro.
I cento euro verranno proporzionalmente ridotti qualora il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l’intero anno.
L’indennità una tantum in oggetto non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario ed è corrisposta dal datore di lavoro sostituto di imposta unitamente alla tredicesima mensilità, previa richiesta del lavoratore che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli. Se in sede di conguaglio di fine anno l’indennità si riveli non spettante, il sostituto d’imposta provvederà al recupero del relativo importo.
L’indennità verrà rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente e eventualmente riconosciuta in questa sede qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta.
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