Il 22 marzo 2024, tra la Confesercenti e la Filcams-Cigl, la Fisascat-Cisl, la Uiltucs, è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo valida per il rinnovo del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, con decorrenza dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2027.

PARTE NORMATIVA 

–  Si amplia la sfera di applicazione del CCNL commercio, includendo: il commercio di prodotti di parafarmacia; il noleggio e la vendita di audiovisivi e di prodotti software e hardware, i servizi generali amministrativi presso le università telematiche private, centri di assistenza fiscale e  aziende di servizi di marketing operativo;

–  Viene aggiornata la classificazione del personale, con l’introduzione di nuove figure ai diversi livelli e una riorganizzazione del sistema di classificazione per il personale dipendente presso aziende dell’area servizi;

–  E’ stato regolamentato il  congedo per vittime di violenza di genere, con diritto ad astenersi dal lavoro per 90 giorni lavorativi, oltre ai 90 già previsti dalla legge;

–  In merito al contratto a termine sono state stabilite come causali per l’apposizione di un termine al contratto individuale di lavoro di durata non superiore a 24 mesi le seguenti: saldi, fiere, festività natalizie e pasquali, riduzione impatto aziendale, terziario avanzato, digitalizzazione, nuove aperture e incremento temporaneo;

–  Nell’ambito del part-time è stato concordato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un incremento dell’indennità di clausola elastica annuale, che passa da € 120,00 a € 155,00;

–  Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, a partire dal 1° aprile 2025 verrà introdotto un incremento di € 3,00 mensili a carico del datore di lavoro, del contributo obbligatorio a favore del Fondo Aster;

–  Per i Quadri, un incremento complessivo di € 40,00, di cui € 20,00 dal 1° gennaio 2025 e € 20,00 dal 1° gennaio 2026, del contributo annuo a favore della Cassa di assistenza sanitaria -QUAS;

–  Infine, è stato introdotto un elemento economico pari al 30% dell’IPCA al netto degli energetici importati, dato previsionale dell’anno corrente, applicato ai minimi retributivi contrattuali nel caso di mancato rinnovo del CCNL dopo 6 mesi dalla scadenza o dalla presentazione della piattaforma.

PARTE ECONOMICA aumenti retributivi e una tantum

Il nuovo accordo stabilisce un incremento retributivo (comprensivo degli AFAC introdotti dal protocollo straordinario 12 dicembre 2022), da erogare in sei tranches nell’arco del periodo di vigenza del contratto

Una tantum

Ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024, verrà erogato un importo forfettario aggiuntivo “una tantum” pari ad € 350,00 sul IV livello e da riparametrare, a integrale copertura del periodo di carenza contrattuale da erogare in due rate di pari importo (€ 175,00) con le retribuzioni di luglio 2024 e luglio 2025. L’una tantum non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, compreso il TFR

Gli importi già corrisposti a titolo di “futuri aumenti contrattuali” e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati  a tutti gli effetti quali anticipazioni degli importi di “una tantum”. Pertanto, tali importi erogati dal 1° gennaio 2022, dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. Con l’erogazione dell’una tantum si considerano definitivamente assolte le spettanze economiche riferibili al periodo di carenza contrattuale 1/2020-3/2023.

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