IL DECRETO CALDERONE E' LEGGE
Il Parlamento approva il testo della conversione in legge del Decreto Lavoro. Il voto della Camera dei Deputati – 154 voti a favore, 82 contrari e 12 astenuti – chiude l’iter parlamentare del provvedimento, di cui si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tra le novità introdotte durante i lavori parlamentari rientrano l’estensione dello smart working fino al 30 settembre per i lavoratori fragili, pubblici e privati, e fino al 31 dicembre per i genitori di figli under 14 nel privato; la detassazione del lavoro straordinario e notturno nei festivi per il settore turistico e termale; maggiori tutele per la sicurezza nelle scuole; il rifinanziamento del Fondo per le famiglie di vittime di gravi infortuni del lavoro per 5 milioni di euro. Ma anche modifiche inerenti proroghe e rinnovi di contratti a tempo determinato e l’esclusione dai limiti quantitativi dei lavoratori assunti con contratti di apprendistato o, se la somministrazione è a tempo indeterminato, di lavoratori in “ex” mobilità, disoccupati che godono di trattamenti di disoccupazione (non agricola) o di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi e di lavoratori svantaggiati. E ancora, l’inserimento tra i soggetti fragili destinatari dell’assegno di inclusione di chi è inserito in programmi di cura e assistenza da parte dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla Pa e la previsione che le vittime di violenza di genere costituiscano nucleo a sé ai fini Isee con l’obiettivo di poter facilitare loro, se nelle condizioni, la percezione dell’assegno di inclusione. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, in aula al momento del voto definitivo di Montecitorio, ha dichiarato: “Con il via libera definitivo del Parlamento, si conclude l’iter di una riforma strategica per il lavoro: pienamente rappresentativa della strategia di questo esecutivo. Il nostro obiettivo è quello di promuovere il lavoro, accompagnare le persone attraverso la formazione e sostenere le fragilità con interventi come il nuovo assegno di inclusione. Miglioriamo la qualità dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, sosteniamo le famiglie con il taglio del cuneo fiscale e contributivo e rispondiamo con concretezza alle necessità di imprese e lavoratori”.
IN VIGORE IL DECRETO ALLUVIONI
Stanziati 620 milioni di euro per la Cassa integrazione unica emergenziale. Ai lavoratori subordinati del settore privato e ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono, sono domiciliati o lavorano presso un’impresa con sede operativa o legale in Emilia-Romagna, Marche o Toscana e che sono impossibilitati in tutto o in parte a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi emergenziali, è riconosciuta dall’Inps – entro il 31 agosto 2023 – un’integrazione al reddito di importo mensile pari a quello previsto per le integrazioni salariali, di cui al D.Lgs. n. 148/2015. È quanto si legge all’art. 7 del D.L. n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni) recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno scorso e in vigore dallo scorso 2 giugno. La cassa integrazione emergenziale è incompatibile – si legge nel decreto – con gli altri trattamenti di integrazione salariale previsti dal citato decreto legislativo ed è riconosciuta per un massimo di 90 giornate, che si riducono a 15 per i lavoratori dipendenti privati impossibilitati in tutto in parte a recarsi al lavoro a causa degli eventi. Restando in materia di ammortizzatori sociali, all’art. 8 viene disposta anche un’indennità una tantum, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima di 3.000 euro, in favore di co.co.co e lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività d’impresa iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che alla data del 1° maggio risiedono, sono domiciliati o operano in uno dei Comuni delle Regioni colpite dall’evento metereologico. Tra le misure contenute nel provvedimento anche – all’art. 1 – la sospensione, dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dei versamenti tributari, nonché dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nei confronti dei soggetti con residenza o sede legale e operativa nei territori colpiti dall’evento metereologico. I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20
novembre 2023. Agli artt. 3 e 4 vengono sospesi anche i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, dal 1° maggio fino al 31 luglio 2023, per le impugnazioni e la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio fosse residente, domiciliata o aveva sede in Emilia-Romagna, Marche e Toscana; mentre dal 1°
maggio al 31 agosto 2023 sono sospesi i procedimenti e termini amministrativi – inclusi quelli sanzionatori – nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio avevano residenza, domicilio, sede operativa o legale nelle Regioni sopra menzionate. Rientra nel D.L. n. 61/2023 anche la sospensione dal 1° maggio fino al 30 giugno prossimo dei versamenti annuali, rate, mutui e adempimenti contabili e societari in scadenza il 30 giugno 2023 per le aziende colpite dall’alluvione (art. 11). Inoltre, la Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST S.p.A.) potrà erogare contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzati nei territori interessati dagli eventi alluvionali (art. 10).
ESONERO ASSUNZIONI UNDER 36: LE ISTRUZIONI INPS
Tre giorni dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea, l’Inps ha pubblicato le istruzioni operative per fruire dell’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. Con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 l’Istituto specifica che gli incentivi spettano per le assunzioni di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021 per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2° semestre 2022 è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023 per le assunzioni effettuate nell’anno in corso è pari all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. Entrambi gli esoneri spettano per una durata di trentasei mesi, innalzata a quarantotto mesi laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno. Gli esoneri sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, ad esclusione delle imprese operanti nel settore finanziario e domestico, le imprese soggette a sanzioni adottate dall’Unione europea. Nella circolare l’Inps illustra le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens. Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3389/2021, a cui l’Istituto rinvia. Diversamente, i datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023 devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della sezione . Per esporre il beneficio di cui alla legge di Bilancio 2023 dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare, nell’elemento deve essere inserito il nuovo valore “EG36”; nell’elemento deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato – AAAA-MM-GG.
FORMAZIONE RLS STABILITA DAI CCNL
La durata minima, le modalità e i contenuti specifici dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) sono stabiliti dal Contratto collettivo nazionale. La formazione, inoltre, deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza costi aggiuntivi per i lavoratori. Lo chiarisce la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello n. 3/2023. La Regione autonoma della Sardegna ha chiesto chiarimenti in merito “all’obbligo di frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle ore minime stabilite dall’art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 c. 11: La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali” e, in particolare: “(…) se la frequenza al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può essere ammessa l’assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32 ore stabilita dal D.Lgs. n. 81/2008”. La Commissione ricorda che l’art. 37 del citato decreto già prevede in maniera esplicita la durata minima di 32 ore iniziali per i corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dispone che modalità, durata e contenuti specifici di formazione, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale. Inoltre, specifica che, delle 32 ore di durata minima, 12 riguardano i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, con verifica di apprendimento. Infine, richiamando il comma 12 dell’articolo 37, la Commissione specifica che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
ALLUVIONE 2023, DIFFERIMENTO DEI TERMINI DELLE ROCEDURE ISPETTIVE
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 12 giugno 2023 n. 1006, riepiloga le sospensioni dei termini previsti dal D.L. n. 61/2023 (cd. Decreto Alluvione) con particolare riferimento alle misure in materia di giustizia e di procedimenti amministrativi. L’art. 4, in particolare, dispone che per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’Allegato 1 del provvedimento, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori. L’Ispettorato chiarisce che la disposizione sopraindicata ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi. Inoltre, evidenzia che i procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all’attivazione della procedura conciliativa (art. 7 L. n. 604/66). Il termine perentorio di 7 giorni per la convocazione delle parti è anch’esso sospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023. La sospensione, infine, incide sia sul compimento delle attività di costituzione in giudizio nell’interesse dell’Ispettorato, sia con riguardo allo svolgimento delle funzioni procuratorie in udienza per il tramite dei funzionari delegati.
INFORTUNI DEI RLS TUTELATI DALL'INAIL
Con la circolare n. 23/2023 l’Inail è intervenuta fornendo ulteriori chiarimenti in merito agli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni, precisando che gli stessi sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. L’Istituto, in particolare, ha chiarito che l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza
è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro, svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda. Infatti, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori. Al riguardo l’Inail ha specificato che gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva, che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa salvo che si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento sia riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore. In assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, al quale sono riferite le stesse attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva, ma le cui funzioni sono esercitate con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto. Pertanto, eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle relative attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Nella circolare è stata anche chiarita la tutelabilità degli infortuni accaduti al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che deve essere individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e su iniziativa degli stessi, in contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri (come nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno) e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500. Anche in questo caso eventuali eventi lesivi sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Infine, è stato inoltre precisato che tutti i rappresentanti della sicurezza sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria dipendenti in base alla classificazione delle lavorazioni principali esercitate dal datore di lavoro. “In sostanza – si legge nel documento di prassi – il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, senza necessità di classificare autonomamente l’attività in discorso”. Pertanto, “gli eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi”.
ALLUVIONI, AL VIA LE DOMANDE PER IL FONDO DI GARANZIA
Dallo scorso 12 giugno, e fino al 31 dicembre 2023, le imprese colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna possono presentare domanda di accesso al Fondo di garanzia che prevede misure per sostenere la ripresa delle PMI dopo gli eventi catastrofici verificatisi dal 1° maggio scorso. Ad annunciarlo è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con una news sul proprio portale, ricordando che il Fondo, gestito da Mediocredito Centrale, prevede la gratuità dell’intervento e l’incremento delle percentuali di copertura. Il Fondo di garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 con il fine di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica, che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese. Nello specifico, l’art 9 del decreto-legge del 1° giugno 2023 stabilisce l’esonero dal pagamento delle commissioni “una tantum” per l’accesso al Fondo e per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite; nel caso di garanzia diretta l’innalzamento all’80% per tutte le operazioni elevabile fino al 90% nel caso di domande presentate sul “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”; nel caso di riassicurazione, la copertura incrementata fino al 90% sulle garanzie rilasciate in prima istanza dai confidi non superiori all’80%, elevabile fino al 100% nel caso di domande presentate sul citato “Quadro temporaneo”, a condizione che la garanzia rilasciata dai confidi non superi il 90% e preveda il pagamento di un premio che tenga conto dei soli costi amministrativi. Nella circolare del 07/06/2023 il gestore del Fondo ha pubblicato le indicazioni operative, ma maggiori informazioni sono disponibili sul sito Fondi di garanzia. Per la presentazione delle richieste sarà necessario utilizzare la nuova versione dell’allegato 4 pubblicato dal Gestore sul sito del Fondo in data 05/06/2023.
GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EU PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In occasione dei cinque anni dalla piena applicazione del GDPR, il Garante per la privacy lancia una nuova edizione della “Guida all’applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”. Il Documento si pone come un utile strumento di consultazione per chi opera in ambito pubblico e privato, un manuale agile, in particolare per le piccole e medie imprese, e offre una panoramica sui principali aspetti che imprese e soggetti pubblici devono tenere presenti per dare piena attuazione al Regolamento: dai diritti dell’interessato ai doveri dei titolari; dalla trasparenza sull’uso dei dati personali alla liceità del loro trattamento. Specifica attenzione viene rivolta ai contenuti, ai tempi e modalità con cui il titolare deve: fornire l’informativa all’interessato; valutare le circostanze in cui il titolare deve notificare al Garante, ed eventualmente agli interessati, la violazione di dati personali; provvedere alla designazione del Responsabile della protezione dei dati. Proprio il RPD è una delle novità introdotte dal Regolamento, una figura indipendente, autorevole e con competenze manageriali, che offre consulenza e supporto al titolare e funge da punto di contatto con il Garante.
CREDITI D'IMPOSTA E VISTO DI CONFORMITA': LA "RACCOLTA" DELLE ENTRATE
Dall’Agenzia delle Entrate arriva una “raccolta” sistematica dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022. Con la circolare n. 14/E del 19 giugno scorso e il successivo documento di prassi n. 15/E sempre datato 19 giugno, l’Erario richiama la documentazione ancora attuale in materia e fornisce chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica. Nel dettaglio, le circolari contengono l’elencazione dei documenti, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che i professionisti abilitati devono verificare e conservare al fine di apporre il visto di conformità. L’obiettivo della raccolta – si legge nelle premesse delle circolari – è quello di fornire a tutti gli operatori uno strumento unitario di applicazione uniforme delle norme e agli uffici dell’Amministrazione finanziaria una guida che orienta in maniera altrettanto uniforme le attività di controllo formale delle dichiarazioni. I temi affrontati dai documenti di prassi – ha chiarito l’Agenzia – seguono l’ordine dei quadri relativi al modello 730/2022 per individuare rapidamente i chiarimenti di interesse. Nei sommari, infatti, viene specificato ciascun rigo di riferimento del modello dichiarativo e la relativa voce. Tra i chiarimenti resi quelli relativi al Superbonus e alle erogazioni liberali effettuate in favore degli ETS e delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Allegati alle circolari anche i modelli per la dichiarazione sostitutiva resa da soggetti terzi in relazione agli oneri fruiti dal contribuente.
NO AL SUPERBONUS SENZA ASSEVERAZIONE SISMICA
l contribuente che non ha depositato, prima dell’inizio dei lavori, l’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini della fruizione del Superbonus del 110 per cento, potrebbe sanare tale omissione facendo ricorso all’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 12/2012, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n.
332/2023 nella quale specifica che, come indicato dalla prassi (da ultimo dalla circolare n. 28/E del 2022), la tardiva o omessa presentazione dell’asseverazione non consente l’accesso al beneficio fiscale. La violazione non può, dunque, essere considerata “meramente” formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l’attività di controllo. Quanto poi alla possibilità di ricorrere alla definizione di cui all’art. 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022, nell’ambito della tregua fiscale, con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 è stato chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant’è che il legislatore ha previsto l’istituto della remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Laddove il contribuente abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una delle opzioni previste dall’art. 121, comma 1, del decreto Rilancio, la remissione in bonis per sanare la mancata presentazione dell’asseverazione andrà esercitata prima della presentazione della comunicazione dell’opzione di cui al comma 7 dell’art. 121: comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31 marzo 2023, potrà essere sanata mediante remissione in bonis entro il 30 novembre 2023.
PER L'OPZIONE DEL BRANCH EXEMPTION: ESCLUSA LA REMISSIONE IN BONIS
L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 10 del 13 giugno 2023, ricorda che l’omesso esercizio dell’opzione per il regime di esenzione di cui all’art. 168-ter TUIR non può essere sanato mediante l’istituto della remissione in bonis. L’istituto della remissione in bonis consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente. Con riferimento alle modalità di esercizio dell’opzione per l’accesso al regime della branch exemption, nelle istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SC è specificato che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che optano per l’esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero (c.d. branch exemption), nel quadro RF riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, a partire dal quale è efficace il regime, devono indicare separatamente il reddito prodotto da ciascuna stabile organizzazione. L’omessa compilazione del citato modulo del quadro RF, riferito al periodo d’imposta di costituzione della branch, non consente la determinazione e separata indicazione del reddito prodotto dalla stabile. Ne deriva che l’adempimento dichiarativo in parola non è riconducibile alla nozione di adempimento “formale”, cui fa riferimento il cit. art. 2, DL n. 16/2012, con la conseguenza che lo stesso non può essere regolarizzato mediante l’istituto della remissione in bonis. La possibilità di rimediare all’eventuale mancata opzione al momento della costituzione è offerta soltanto successivamente ed eventualmente in concomitanza con la costituzione di una nuova branch, senza che sia possibile il ricorso alla remissione in bonis.
TFR, COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di maggio che è pari a 118,60%. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di maggio è di 0,878807%.
Fonte delle notizie: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Dipartimento Scientifico
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