Con la legge di bilancio 2023 (L 197/2022 – art. 1 cc 58-62), è stata strutturalmente introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, una tassazione sostitutiva delle mance riconosciute al personale dipendente impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Nello specifico, è previsto che, salvo espressa e scritta rinuncia da parte del lavoratore, le somme destinate dai clienti a titolo di liberalità ai lavoratori di questi specifici settori -siano queste corrisposte in contanti o tramite pagamento elettronico- vengano tassate dal sostituto con un’imposta sostitutiva del 5% (ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali) ed entro il 25% del reddito percepito nell’anno corrente per le prestazioni rese nel settore.

Il dipendente deve essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato nei settori interessati; non deve avere rinunciato alla tassazione separata delle mance; deve aver avuto nell’anno fiscale precedente un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 50.000 considerando tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti, compresi quelli riconducibili ad attività diverse da quelle dei settori turismo ed esercizi con somministrazione.

Il datore di lavoro verifica le condizioni soggettive e applica l’imposta sostitutiva del 5% sulle mance, ma entro un tetto massimo che è il 25% del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno corrente (anche da precedenti datori di lavoro, se conosciuto).

Il 25% è una franchigia, l’ammontare che la supera viene tassato ordinariamente e concorre a formare la base imponibile contributiva. Specificamente, l’ammontare di mance detassato entro i limiti non è imponibile contributivo e non è utile ai fini del TFR.

A fronte del riconoscimento di mance, il datore di lavoro applica il regime della tassazione separata al 5% sulla base delle informazioni fiscali a lui note; sarà quindi onere del dipendente fornire diverse indicazioni attraverso il rilascio di una dichiarazione nella quale comunica al proprio datore di lavoro che non può avvalersi del regime di imposta agevolato per superamento del reddito, o che rinuncia al regime agevolato.

In caso di assunzione in corso d’anno, il dipendente dovrebbe dichiarare il reddito percepito nell’anno corrente per le prestazioni rese nel settore, affinché il datore di lavoro possa calcolare il 25% quale limite delle mance agevolabili. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il dipendente, in sede di dichiarazione dei redditi, potrà ricalcolare le imposte applicando il regime a lui più favorevole, e potrà anche sistemare il regime fiscale qualora l’imposta del 5% sia stata applicata in assenza dei presupposti.

Questa disposizione non riguarda e lascia del tutto inalterata la vigente normativa in materia di trattamento delle mance corrisposte ai croupier, che rimangono imponibili al 75% del loro ammontare.

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