Segnaliamo una novità di grande rilievo per tutti i datori di lavoro che ricorrono all’utilizzo del rapporto di lavoro a chiamata: la Legge 7 aprile 2025 n.56 che abroga oltre 30.000 atti normativi prerepubblicani  ha abrogato anche, a partire dal 9 maggio 2025,  la tabella di cui al Regio Decreto 2657/1923 delle mansioni discontinue, da sempre utilizzata come riferimento per individuare le ipotesi oggettive di lavoro intermittente (contratto a chiamata) in assenza di disciplina collettiva.

Ricordiamo che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per una legittima instaurazione del contratto di lavoro intermittente,  è possibile stipulare contratti di lavoro a chiamata nei seguenti casi:

  1. con soggetti  con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni(art 13, co. 1 e 2, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81)
  2. secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi (anche aziendali), anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
  3. in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro.

A tale proposito, il Ministero aveva precisato che la norma cui fare riferimento (fino a nuova disposizione) era il D.M. 23.10.2004, ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923”: pertanto sino a poco tempo fa  è sempre stato possibile ricorrere alle ipotesi indicate dal R.D. per poter attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Con l’abrogazione a partire dal 9 maggio 2025, il Regio Decreto 2657/1923  si ha la  formale eliminazione della tabella delle mansioni discontinue ad oggi ancora utilizzata.

Anche se parte di dottrina e prassi, in questa fase transitoria suggeriscono che la tabella abrogata possa ancora essere utilizzata come criterio orientativo, riteniamo che  non sia prudente per i datori di lavoro  stipulare contratti di lavoro a chiamata ispirandosi all’elenco delle mansioni discontinue del R.D. che, data la sua abrogazione, potrebbe incrementare concretamente il contenzioso sia con i dipendenti che non gli organi ispettivi in caso di controllo.

Auspicandoci un veloce e rapito intervento Ministeriale per colmare questo vuoto normativo del periodo post-abrogazione tabella e in attesa che i CCNL ne disciplinino le casistiche, riteniamo sia preferibile ricorrere al lavoro intermittente solo se

  • il contratto collettivo applicato disciplini espressamente le ipotesi di ricorso al lavoro intermittente;
  • in assenza di riferimenti contrattuali espliciti, preferire le ipotesi soggettive  che legittimano il ricorso del lavoro a chiamata

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