Il lavoratore autonomo occasionale è colui che svolge un’opera o servizio a favore di un committente:
- con lavoro prevalentemente proprio;
- senza vincolo di subordinazione;
- senza alcun coordinamento con la struttura del committente;
- dietro corrispettivo.
Non è un lavoratore autonomo -come tradizionalmente lo intendiamo- perché non svolge l’attività in modo abituale (è privo di P.IVA) e non è un “co.co.co” perché l’attività che svolge non è coordinata con l’attività del committente e non è funzionalmente inserito nell’organizzazione aziendale.
Vediamo alcune particolarità della prestazione autonoma occasionale.
1) Per la stipula del contratto d’opera, non è richiesta la forma scritta.
2) L’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali è subordinata alla comunicazione di inizio attività che deve:
- essere effettuata dai committenti che operano in qualità di imprenditori;
- essere preventiva ed eseguita esclusivamente con le modalità telematiche sul portale del Ministero del lavoro – Servizi Lavoro accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE;
- dati del committente e prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data di inizio della prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio entro 7, 15 o 30 giorni. (È opportuno precisare che, qualora la prestazione non sia compiuta nell’arco temporale indicato si rende necessaria una nuova comunicazione);
- ammontare del compenso stabilito tra le parti.
Chi non effettua la comunicazione preventiva pur essendone tenuto rischia una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale si è realizzata l’omissione o la comunicazione sia stata eseguita in ritardo. Non si applica la procedura della diffida.
– Il compenso percepito è soggetto a ritenuta d’acconto 20% che verrà versata dal committente con delega F24 e cod. tributo 1040;
– L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata del lavoratore e quello del committente di versare i contributi alla G.S., scatta se il lavoratore nell’anno realizza un reddito eccedente ai 5.000,00 € (da intendersi come reddito lavoro autonomo occasionale omnia cioè anche per effetto delle prestazioni rese a favore di altri committenti). La contribuzione è dovuta sulla parte eccedente questa soglia. L’aliquota da applicare sarà diversa a seconda della situazione individuale del lavoratore e potrà essere complessivamente del 33,72% oppure 24%, di cui 1/3 è da trattenere al lavoratore; 2/3 sono a carico committente. Il committente versa l’intera contribuzione con delega F24 (codice CXX o C10) e invia comunicazione Uniemens.
– Il committente rilascia regolare CU, e fiscalmente i redditi legati a tali compensi sono qualificati come redditi diversi.
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