In attuazione della delega per la riforma fiscale contenuta nella Legge n. 111 del 9 agosto 2023, il Governo ha emesso 4 Decreti Legislativi:
D.Lgs. 216/2023: riforma delle imposte sul reddito;
D.Lgs. 219/2023: modifiche allo Statuto dei diritti del Contribuente;
D.Lgs. 220/2023: disposizioni in materia di contenzioso tributario;
D.Lgs. 221/2023: disposizioni in materia di adempimento collaborativo.
Le disposizioni contenute nel primo modulo di riforma sono quelle che hanno effetti immediati in busta paga e che qui sinteticamente riassumiamo:
Rimodulazione aliquote IRPEF
In luogo delle 4 aliquote previste dall’art 11 del TUIR, per l’anno 2024, le aliquote per scaglioni di reddito sono ridotte a tre:
- fino a 28.000 € aliquota 23%;
- oltre 28.000 € e fino a 50.000 € aliquota 35%
- oltre 50.000 € aliquota 43%
Aumento delle detrazioni IRPEF per redditi fino a 15.000 € annui
Per l’anno 2024 la detrazione per redditi da lavoro dipendente non superiori a 15.000 € è aumentata a 1.955 € (in luogo di 1.880 €)
Rimane invariato l’ammontare della detrazione effettivamente spettante che non può essere inferiore a 690 € oppure a 1.380 € per i rapporti a tempo determinato.
Di fatto con l’innalzamento delle detrazioni e l’accorpamento di due aliquote Irpef, si genera una sorta di “no tax area” per i redditi fino a 8.500 € annui.
Trattamento integrativo
Per l’anno 2024, chi ha redditi da lavoro dipendente e assimilati non superiori a 15.000 € annui, ai fini della verifica del diritto alla percezione dell’intera somma di trattamento integrativo pari a 1.200 €, il valore della detrazione che non deve azzerare l’imposta rimarrà pari a 1.880 €, e non verrà aggiornato con l’attuale maggior valore del 2024, pari a 1.955 €.
L’ammontare del bonus, come sempre, è da rapportare al periodo di lavoro (365 gg/anno).
Per i redditi compresi tra 15.000 € e 28.000 € è confermata la disciplina già in essere, per cui nessuna novità rispetto allo scorso anno.
Agendo su solo questi tre elementi, e senza considerare le altre novità che impattano sulla busta paga –l’innalzamento del limite di esenzione fiscale e previdenziale dei fringe benefit, l’esonero parziale dei contributi IVS a carico dei lavoratori e l’esonero ulteriore per le lavoratrici madri, nonché la detassazione del 5% dei premi di risultato– l’effetto che si ottiene è una minor pressione fiscale, e un concreto taglio del cuneo fiscale di cui tanto si sente parlare.
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