E’ stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 che introduce “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Di seguito ricapitoliamo le principali novità.

Indice degli approfondimenti

Contratto di lavoro a tempo determinato

Sono state modificate le causali che possono essere utilizzate in caso di proroga o rinnovo dopo i primi 12 mesi di durata.

I contratti temporanei potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • in caso di mancato esercizio della prerogativa affidata alla contrattazione collettiva, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva;
  • per sostituire altri lavoratori.

Obblighi informativi

Si prevede una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, stabilendo che le informazioni inerenti l’orario di lavoro e la sua programmazione nonché il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale. Riteniamo che la norma in questione sia contraria ai principi e alle direttive dell’Unione Europea (l’Italia dovrebbe a breve essere soggetta a procedura di infrazione). Per effetto di ciò, nei contratti di lavoro riteniamo opportuno continuare a indicare direttamente nel contratto di lavoro le informazioni relative a orario di lavoro, sua programmazione e periodo di prova etc.

Sicurezza sul lavoro, tutela contro gli infortuni e controlli ispettivi

In particolare, sono previste le seguenti novità:

  • un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato ai familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione di attività formative;
  • l’obbligo di nominare il medico competente in seno all’azienda laddove previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi;
  • l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro in caso di utilizzo di particolari attrezzature durante lo svolgimento dell’attività d’impresa;
  • l’estensione anche a favore dei lavoratori autonomi operanti in cantiere delle disposizioni a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riduzione del cuneo fiscale

Viene introdotta un’ulteriore riduzione del cuneo fiscale in favore dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui.

Fringe Benefit

La soglia dei fringe benefit esentasse viene aumentata a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Integrazione al reddito

A partire dall’1° gennaio 2024 entrerà in vigore una nuova misura di integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti (relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche). L’importo mensile, non inferiore a 480 euro all’anno, non costituirà reddito imponibile IRPEF e verrà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per i soggetti occupabili, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e non “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Incentivi all’assunzione

Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione è riconosciuto un incentivo per un periodo pari a:

  • 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro.
  • al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.

Inoltre, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:

  • non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
  • non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.

Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale

L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Sostegno alla povertà

A soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito, è riconosciuto un contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive, incluso il servizio civile universale.

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