Quest’anno, i termini per l’invio telematico della Certificazione Unica sono i seguenti:
- 17 marzo per le certificazioni relative a redditi da lavoro dipendente e assimilati, oltre che redditi da lavoro autonomo occasionale, rientranti nella dichiarazione precompilata (730);
- 31 marzo per le certificazioni relative a redditi da lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arti e professioni abituali, dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata (Unico);
- 31 ottobre (termine per l’invio del modello 770) per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o comunque non rientranti nella dichiarazione precompilata.
In ogni caso, il termine per la consegna al percipiente della Certificazione Unica (modello sintetico sul quale sono riportate soltanto le informazioni necessarie per la dichiarazione dei redditi, compreso il testo completo delle annotazioni) rimane comunque fissato al 16 marzo.
Vediamo alcune delle principali novità, che riguardano la sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati:
- Aggiunta la nuova sezione ‘Indennità tredicesima mensilità’, per esporre i dati relativi al “Bonus Natale”, erogato unitamente alla tredicesima e conguagliato sulla busta paga di dicembre.
- Nella preesistente sezione ‘Particolari tipologie reddituali’, da quest’anno vanno indicate diverse tipologie di reddito, distinguendo tra il reddito da lavoro dipendente (art. 49 TUIR) ed i redditi assimilati (art. 50 TUIR), questi ultimi a loro volta suddivisi tra i redditi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative, dai tirocinanti, dai collaboratori, amministratori ed altre figure analoghe.
- I fringe-benefit vanno indicati esclusivamente nel punto 474 oppure nel punto 475, sulla base del limite di esenzione applicato (€ 1.000 in assenza di figli a carico oppure € 2.000 in presenza di figli a carico).
NB: Nel caso di rimborsi affitto/interessi mutuo gestiti come i Fringe benefit con l’osservanza dei limiti di esenzione di cui sopra, l’ammontare di questi rimborsi va indicato anche nella sezione ‘Rimborsi di beni e servizi’ non assoggettati a tassazione (punti da 701 a 713), con i codici di nuova istituzione: 48 interessi mutuo per acquisto abitazione principale e 97: canone locazione abitazione principale.
- Nella sezione relativa agli arretrati anni precedenti, da quest’anno gli arretrati vengono suddivisi per singolo anno di competenza.
- Nella sezione ‘Mance assoggettate a imposta sostitutiva’ (punti da 651 a 663), occorre indicare il reddito del ‘settore turistico’ e le mance che sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle sue addizionali comunale e regionale, con aliquota del 5%.
Hai bisogno di una consulenza?
Possiamo aiutarti in tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi e previdenziali.
- Consulenza del lavoro
- Elaborazione paghe e contributi
- Amministrazione del personale
- Ricorsi & Contenziosi
- Rapporti sindacali e Previdenza
- Contrattualistica, sicurezza sul lavoro e altro