L’Agenzia delle Entrate ha chiarito (risposta all’interpello n.199/2025) come vanno tassati i bonus dati ai dipendenti che lavorano all’estero per multinazionali.
Nel caso specifico, un dipendente ha lavorato nel Regno Unito e, durante quel periodo, ha maturato il diritto a un bonus (vesting period). Nel 2024, quando si trovava ormai in Italia e risultava residente fiscale qui, ha ricevuto il pagamento del bonus.
Secondo l’Agenzia, il bonus deve essere tassato sia in Italia (perché il lavoratore è residente qui quando riceve i soldi), sia nel Regno Unito (perché lì è stato svolto il lavoro che ha dato diritto al bonus).
Questo avviene perché la Convenzione tra Italia e Regno Unito contro la doppia imposizione dice che anche lo Stato dove si è lavorato (il Regno Unito) può tassare il reddito, anche se il pagamento avviene dopo.
L’Agenzia ricorda anche che nel reddito da lavoro dipendente rientrano anche i bonus e che si segue il principio di cassa: il reddito si tassa nell’anno in cui viene effettivamente pagato.
Il datore di lavoro italiano deve applicare la ritenuta fiscale anche sui bonus maturati all’estero ma pagati quando il lavoratore è residente in Italia.
Per evitare che il lavoratore paghi la stessa imposta due volte (in Italia e nel Regno Unito), può ricevere un credito d’imposta per le tasse già versate nel Regno Unito, secondo quanto previsto dall’articolo 165 del TUIR.
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