I beni e i servizi erogabili nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun dipendente possono raggiungere un valore complessivo di 3.200 euro annui (per i dipendenti con figli a carico) o di 458,23 euro annui (per i dipendenti senza figli a carico), di cui 200 euro per uno o più buoni carburante e il residuo per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).
Per anno 2023 i fringe benefit che possono essere riconosciuti ai dipendenti beneficiando dell’esenzione fiscale e contributiva hanno due soglie diverse:
- fino a 3.000 euro (incluso il rimborso di utenze domestiche) per i dipendenti con figli fiscalmente a carico;
- fino ai consueti 258,23 euro per gli altri dipendenti.
Se si superano queste soglie, considerando tutti i benefit ricevuti nel periodo di imposta, ad eccezione del bonus carburante 2023, l’intero valore dei fringe benefit diventa imponibile sia ai fini fiscali che contributivi.
Non concorre al raggiungimento della soglia massima di esenzione dei fringe benefit (€ 3.000 o € 258,23) il bonus carburante, riconosciuto al dipendente fino al valore massimo di € 200,00 previsto per il 2023 dalla L. 23/2023.
Il valore del buono benzina o di analoghi titoli nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è escluso dalla formazione del reddito del lavoratore, ma non anche dall’imponibile contributivo.
È questa la novità del bonus carburante 2023 rispetto a quello dello scorso anno. Trattasi chiaramente di una deroga al principio di armonizzazione e unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali disposto con Legge 153/1969 che annulla il beneficio per le aziende e lo riduce per i lavoratori (rimanendo la sola esenzione fiscale): in genere, a fronte dell’erogazione di 200 euro di bonus carburante, bisognerà versare tra i 70 e gli 80 euro di oneri previdenziali da versare, compresi quelli a carico del dipendente. Il che, rende l’incentivo molto meno attraente rispetto allo scorso anno.
Resta fermo il limite di 200 euro dell’erogazione di tali buoni, il quale superato tutto quanto l’importo, anche quello sotto la soglia, concorre alla formazione di materia imponibile sia ai fini reddituali che contributivi.
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