Vi informiamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio c.a., il c.d. Decreto Milleproroghe (L. n. 14 del 24 febbraio 2023, di conversione del D.L. n. 198/2022) recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

  • Somministrazione di lavoro, viene prorogato dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025, la disposizione che consente all’utilizzatore, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia stato stipulato a tempo determinato, la missione del medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
  • Lavoratori fragili ai sensi del D.M. Salute 4 febbraio 2022 viene prevista la proroga al 30 giugno 2023 della disposizione che consente ai datori di lavoro di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (cd. smart working) da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate con decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.
  • Lavoratori genitori con figli minori di 14 anni viene fissato al 30 giugno 2023 il termine per il riconoscimento del diritto ai genitori, lavoratori dipendenti privati, di un figlio minore di 14 anni di rendere la prestazione con modalità di lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
  • Orario di lavoro viene estesa a tutto il 2023 la possibilità di stipulare gli accordi collettivi aziendali o territoriali fra datori di lavoro e rappresentanze sindacali per rimodulare l’orario di lavoro e finalizzare parte dello stesso alla formazione dei dipendenti, propedeutici alla richiesta di accesso al Fondo Nuove Competenze, istituito presso l’Anpal.
  • “Prepensionamenti” estesa sino al  2026 la disposizione  che incentiva l’esodo dei lavoratori più anziani e che include tra questi coloro che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei sette anni, in luogo di quattro, successivi alla cessazione dal rapporto. Tale disposizione trova applicazione, nel caso di eccedenza di personale, per i datori di lavoro che impiegano mediamente oltre quindici dipendenti.