Il 2 giugno 2023 è entrato in vigore il Decreto Legge 61/2023 che ha istituito un nuovo ammortizzatore unico per la tutela sia dei datori di lavoro costretti a sospendere l’attività a causa delle alluvioni che hanno colpito l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana, sia per i lavoratori dipendenti del settore privato impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale/unità operative ubicate in uno dei Comuni alluvionati.

L’integrazione salariale, previa richiesta da parte del datore di lavoro, sarà erogata direttamente dall’INPS per tutti i giorni d sospensione dell’attività lavorativa, fino a un massimo di 90 giorni. Tale limite si riduce a 15 giorni nel caso in cui il lavoratore, residente o domiciliato al 1° maggio in una delle zone colpite dall’alluvione, sia impossibilitato a recarsi sul posto di lavoro mentre l’azienda continua ad operare regolarmente.

Si precisa che l’ammortizzatore unico è incompatibile con gli altri ammortizzatori “tradizionali”. Pertanto, le aziende che in attesa della pubblicazione del Decreto Legge 61/2023 avevano presentato ricorso per la CIGO, FIS, CISOA e fondi di solidarietà bilaterali potranno richiedere l’annullamento della domanda originaria e contestualmente presentare una richiesta per l’ammortizzatore unico.

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