A seguito dei cambiamenti introdotti con il Dl 167/2024 (G.U. del 14 novembre 2024) si allarga la platea dei possibili beneficiati del Bonus Natale.

Ecco i requisiti che devono sussistere  per poter richiedere al proprio datore di lavoro il riconoscimento dei 100,00 €  di indennità:

1) nell’anno di imposta 2024 il dipendente non deve avere conseguito un reddito  complessivo superiore a 28.000,00 € e  tale reddito deve produrre un’imposta superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente riconosciuta (c.d. capienza di imposta);

2) il dipendente deve avere un figlio fiscalmente a carico;

3) il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente (ai sensi della L. 76/2016) del dipendente non deve averne fatto richiesta.

Non è quindi più richiesto che il coniuge del lavoratore sia fiscalmente a carico,  anche se in sede di compilazione della domanda il dipendente dovrà comunque indicare (oltre al codice fiscale del figlio fiscalmente a carico) il codice fiscale del coniuge se sposato, o del convivente se unito civilmente, ovvero se la convivenza è stata dichiarata all’anagrafe e risulta dallo stato di famiglia.

Per ottenere il bonus, il dipendente dovrà anche dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità.

Ricordiamo che:

  • sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo fino a 4.000,00 euro al lordo degli oneri deducibili (i figli con più di 24 anni, invece, si considerano fiscalmente a carico se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 €);
  • è vietato il cumulo del bonus: se entrambi i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, o entrambi i conviventi sono lavoratori dipendenti, solo uno di essi avrà diritto al contributo.
  • ai sensi dell’art. 1 commi  36 e 37 della L. 76/2016 si intendono conviventi di fatto: due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia.

Rimane ferma la possibilità per il lavoratore di richiedere e ottenere  il bonus in sede di dichiarazione dei redditi (730/2025 / UNICO 2025) relativi all’anno di imposta 2024.

Si rinvia alla circolare 22E del 19 Novembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate per le casistiche di spettanza del Bonus tra non coniugati.

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