Il c.d. ticket di licenziamento è un contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS ogni qualvolta interrompa un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che astrattamente darebbe diritto al dipendente di percepire la NASpI (ex indennità di disoccupazione) e indipendentemente dal fatto che il dipendente soddisfi o meno i requisiti soggettivi per poterne beneficiare.
Per anno 2024 il massimale NASpI è pari a € 1.550,42, pertanto se il lavoratore ha maturato una anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo di licenziamento sarà pari a complessivi € 1.907,01 così determinati: (1.550,42*41%)/12*36.
L’importo viene quindi calcolato in base mesi di anzianità aziendale (max 36 mesi) e senza alcuna distinzione tra tempo pieno e tempo parziale.
Ricordiamo che nel caso di licenziamento collettivo, il ticket è più oneroso e la determinazione del suo importo varia a seconda del tipo di azienda e se sia stato o meno raggiunto l’accordo sindacale:
- ditta che ha intimato il licenziamento collettivo fuori dall’ambito CIGS: con accordo sindacale raggiunto il contributo dovuto è pari al 41% del massimale NASpI, senza accordo 41% moltiplicato per 3 volte;
- ditta che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nell’ambito CIGS: con accordo sindacale raggiunto il contributo dovuto è pari all’82% del massimale NASpI, senza accordo all’82% moltiplicato per 3 volte.
Sotto elenchiamo alcune delle casistiche più frequenti in cui è dovuto il pagamento del ticket di licenziamento:
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo e disciplinare;
- Dimissioni per giusta causa;
- Dimissioni della lavoratrice entro il primo anno di età del figlio;
- Dimissioni del padre lavoratore nel periodo in cui vige il divieto di Licenziamento, nonché fino al compimento di 1 anno di età del bambino se ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o alternativo:
- Licenziamento per superamento del comporto;
- Risoluzione in caso di trasferimento ad altra sede oltre 50 km (o 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico) dalla residenza del lavoratore;
- Risoluzione consensuale a seguito di conciliazione;
- Recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova, o al termine del periodo formativo se apprendistato professionalizzante.
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