Per la generalità dei lavoratori e fatte salve alcune specifiche eccezioni, le dimissioni volontarie devono essere formalizzate – pena l’inefficacia – esclusivamente con modalità telematiche secondo quanto previsto dall’ art. 26 c.1 D.lgs. 151/2015.

Il lavoratore può provvedere personalmente o tramite soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali, sedi territoriali dell’INL) alla trasmissione delle cd. “dimissioni on line”.

Questa formalità, ormai consolidata, è stata introdotta con lo scopo di accertare la reale volontà del dipendente ad interrompere il rapporto di lavoro e contrastare le c.d. “dimissioni in bianco” e oggi si può tranquillamente affermare che è stata un efficace risposta a questo problema, garantendo maggiore trasparenza e tutela per i lavoratori.

Se da un lato possiamo dire che il fenomeno delle dimissioni in bianco è pressoché superato, dall’altro sembra si faccia strada un altro fenomeno di malcostume: le c.d. “dimissioni fantasma”; ovvero quando il dipendente arbitrariamente non si presenta più al lavoro, non avvisa, non produce certificati o giustificazioni e di fatto si assenta ingiustificatamente dal lavoro, presumibilmente con lo scopo di farsi licenziare. Il licenziamento è infatti presupposto necessario per poter accedere al trattamento di Naspi, la cui percezione è -salvo casi specifici- preclusa in caso di dimissioni del lavoratore.

Per contrastare questo nuovo fenomeno, in data 06 novembre 2023 è stato presentato alla Camera dei Deputati il Disegno di Legge in materia di Lavoro, che attraverso l’introduzione di un comma all’art. 26 del D.lgs. 151/2015, prevede una modifica in materia di risoluzione del rapporto di lavoro:

«in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina di cui al presente articolo», ovvero quella della formalizzazione on line delle dimissioni.

Se questo articolo contenuto del Disegno di Legge – ancora in discussione alla Camera – dovesse essere approvato senza modificazioni, si potrebbe pensare che nelle intenzioni del legislatore ci sia la volontà di considerare  “per legge” la condotta assenteista, ingiustificata e protratta per un certo periodo di tempo, come una vera e propria manifestazione della volontà del dipendente di interrompere di sua iniziativa il rapporto di lavoro, ovvero dimissionario e senza necessità di alcuna formalizzazione delle dimissioni.

Indipendentemente da quale sarà la scelta definitiva del legislatore, se convertire o meno l’articolo oppure modificarlo, con quali limitazioni e a quali condizioni, questa bozza di articolo contenuto nel DDL è sicuramente una presa di consapevolezza di quello che può essere l’uso distorto di norme originariamente nate per la tutela del lavoratore, nonché un’occasione per snellire procedure sempre più gravose e sempre in capo al datore di lavoro.

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