Via libera della Commissione Ue alla proroga al 31 dicembre 2024 della Decontribuzione Sud, ma solo per le assunzione fatte fino al 30 Giugno 2024.
Da sempre soggetta alla preventiva autorizzazione della Commisione Ue, è arrivata in questi giorni la tanto attesa autorizzazione che proroga l’applicazione della Decontribuzione Sud sino al 31 dicembre 2024; ma con una limitazione: Si potrà applicare al personale già in forza al 30 giugno 2024 e non sarà quindi applicabile per il personale assunto dopo tale data.
Come sappiamo, questa misura consiste in un esonero contributivo per le aziende operanti al Sud (datori di lavoro privati con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) in relazione ai rapporti di lavoro dipendente e tale esonero è previsto in misura decrescente:
- 30% fino a 31 dicembre 2025;
- 20% per gli anni 2026 e 2027;
- 10% per gli ulteriori due anni 2028 e 2029.
In attesa delle istruzioni operative per la concreta applicazione dell’esonero in trattazione per il secondo semestre dell’anno in corso, non dimentichiamo che anche il decreto coesione (d.l. 60/2024) ha previsto misure incentivanti e condizioni di miglior favore per il Mezzogiorno rispetto al restante territorio nazionale, che saranno operative da settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025.
Tra queste ricordiamo:
Per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di giovani under 35 (no dirigenti) privi di precedente occupazione a tempo indeterminato è previsto per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore assunto in una sede o unità produttiva situata nelle regioni di cui sopra (500 euro se la sede è al centro/nord Italia).
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato; mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Consiste nell’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascuna dipendente donna, assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, che rientri nelle seguenti categorie:
- -donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
BONUS ZES (Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno)
La misura prevede l’esonero, per un periodo massimo di 24 mesi, del 100% dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato nel limite massimo di 650 euro su base mensile (con esclusione dei premi e contributi INAIL), per ciascun dipendente assunto quale lavoratore subordinato (non dirigente), a tempo indeterminato ma solo per alcune categorie di datori di lavoro privati e per alcuni dipendenti.
1) L’esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione del dipendente per il quale è richiesto l’esonero.
2) Il dipendente deve:
- aver compiuto 35 anni di età;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- essere assunto presso una sede o un’unità produttiva ubicata nella ZES.
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