Pubblicata in G.U del 29 Aprile 2025 la Legge 60/2025 ovvero la legge di conversione, con modificazioni, del decreto bollette (DL 19/2025) che, con l’introduzione del nuovo comma 48-bis all’art. 1 della legge n. 207/2024, prevede la c.d. salvaguardia (parziale) sulla determinazione -dal 2025- del valore delle auto concesse ad uso promiscuo ai dipendenti se ordinate entro il 31 Dicembre 2024: al fringe benefit verrà applicata la precedente tassazione -basata sulle emissioni- se l’auto verrà assegnata al dipendente entro il 30 Giugno 2025; la nuova tassazione -basata sul tipo di alimentazione- se è concessa dal 1 Luglio 2025.
Nello specifico, dal 2025 il valore del fringe auto verrà così determinato:
1) per i veicoli concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2020 e ancora utilizzati: continua ad applicarsi il regime in vigore al 31 dicembre 2019, con tassazione in base al coefficiente fiscale fisso del 30%, rimanendo valida la clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 1, comma 633, della legge di Bilancio 2020.
2) per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, resta ferma la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2024. Il calcolo per la determinazione del benefit si basa sul costo km desumibile dalle tabelle Aci su una percorrenza convenzionale di 15.000 km. A seconda del valore delle emissioni del veicolo si applica un coefficiente fiscale che varia dal 25% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km, al 30% con valori compresi tra 61 e 160 g/km, 50% tra 161 e 190 g/km; infine, 60% nel caso di emissioni superiori a 190 g/km
3) per i veicoli ordinati entro il 31 Dicembre 2024, assegnati entro il 30 Giugno 2025 continuerà ad essere applicata la disciplina vigente al 31/12/2024 (sopradescritta) e basata sulle emissioni;
4) per i veicoli ordinati entro il 31 Dicembre 2024 ma concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025: troverà applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo introdotta dalla legge di bilancio 2025 (sottoriportata);
5) per i veicoli ordinati e assegnati dal 2025: per autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione (cioè immatricolati dal 1 Gennaio 2025) e concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 2025, si applica il nuovo regime fiscale previsto nella legge di Bilancio 2025.
Pur mantenendo fermo il criterio forfettario basato su 15.000 km annui, i coefficienti fiscali sono ora differenziati in base all’alimentazione:
- 10% per i veicoli full electric (BEV);
- 20% per gli ibridi plug-in ossia con ricarica a spina (PHEV);
- 50% per tutte le altre alimentazioni.
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