Entro il 30 giugno 2025, i lavoratori dipendenti dovranno aver goduto delle ferie maturate nel 2023 .
Ogni lavoratore ha diritto a 4 settimane di ferie retribuite all’anno, come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 66/2003). Queste ferie vengono distinte in tre differenti periodi:
- Prime 2 settimane: da fruire entro l’anno di maturazione
- Ulteriori 2 settimane: da fruire entro i 18 mesi successivi (cioè, entro il 30/06/2025 per le ferie 2023)
- Ferie aggiuntive: se previste da contratto collettivo
Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere le ferie e di assicurarsi che siano effettivamente fruite. In particolare:
- Il lavoratore può chiedere che due settimane siano fruite in modo ininterrotto.
- Il datore di lavoro è tenuto ad accogliere tale richiesta, se compatibile con l’organizzazione aziendale.
Cosa succede se le ulteriori due settimane di ferie non vengono godute nei termini?
In questo caso, anche se non ancora retribuite, il datore è obbligato a versare i contributi previdenziali calcolati sulla quota di ferie non godute entro il 20 agosto 2025.
Alcune eccezioni:
- La contrattazione collettiva può prolungare i termini di fruizione, ma non ridurli.
- Il termine di fruizione si sospende automaticamente in caso di eventi che sospendono il rapporto di lavoro (es. malattia, maternità).
- La monetizzazione delle ferie è consentita solo in casi specifici: ferie maturate prima del 29.4.2003, ferie aggiuntive da CCNL, e contratti a termine di durata inferiore a un anno.
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