Il datore di lavoro che occupa personale “in nero” (lavoratori subordinati impiegati senza preventiva comunicazione di assunzione) è soggetto alla c.d.  “maxi-sanzione” i cui importi, già considerevoli, sono stati ulteriormente incrementati del 10% dal decreto PNRR (DL 19/2024).

Ecco sotto riepilogati i nuovi valori della maxi-sanzione per gli illeciti commessi dal 02/03/2024

Sanzione amministrativa pecuniaria

D.Lgs.151/2015 Art. 22 D.L. 19/2024 Art. 29 C. 3 In caso di RECIDIVA
Durata della prestazione irregolare fino 01/03/2024 da 02/03/2024
fino a  30 gg di lavoro nero min. 1.800 – max 10.800 min. 1.950 – max 11.700 min. 2.400 – max 14.400
da 31 gg a 60 gg di lavoro nero min. 3.600 – max 21.600 min. 3.900 – max 23.400 min. 4.800 – max 28.800
oltre 60 gg di lavoro nero min. 7.200 – max 43.200 min. 7.200 – max 43.200 min. 9.600 – max 57.000

Come in precedenza, anche ora:

  • l’ammontare del valore della sanzione incrementa in base ai giorni di utilizzo del lavoratore irregolare;
  • la sanzione “base” viene aumentata del 20% se ad essere impiegato irregolarmente è un lavoratore extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno; un minore in età non lavorativa (ovvero che non può fare valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni); un lavoratore appartenente a nuclei familiari percettori del Reddito di inclusione

Per effetto degli incrementi di cui sopra, la sanzione amministrativa per recidiva potrà arrivare fino ad un massimo di € 57.000. La recidiva ricorre quanto il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative definitive (per illeciti definitivamente accertati es. con sentenza passato in giudicato; con ordinanza di ingiunzione pagata e non opposta) per gli stessi illeciti compiuti nei tre anni precedenti.

In caso di irrogazione della maxi-sanzione non si applicano le altre sanzioni amministrative ordinarie previste:

  •          mancata comunicazioni telematica preventiva obbligatoria di assunzione;
  •          omessa consegna lettera di assunzione;
  •          omessa o infedele registrazione sul LUL;
  •          omessa comunicazione di cessazione.
Ricordiamo infine che la maxi-sanzione è diffidabile.

Fatta eccezione per le ipotesi di impiego di lavoratori stranieri, di minori o di beneficiari del Reddito di Inclusione alla maxi-sanzione si applica la procedura di diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004) che consente il pagamento della sanzione edittale nella misura minima in caso di regolarizzazione della posizione del lavoratore in nero.

Per adempiere alla diffida il datore di lavoro dovrà assumere il lavoratore -ancora in forza- con decorrenza dal primo giorno di lavoro irregolare e con un rapporto di lavoro subordinato:

  • a tempo indeterminato (anche part time – minimo 50%);
  • a tempo pieno e determinato (minimo tre mesi);
  • apprendistato, se possibile.

Se il lavoratore non fosse più in forza al momento dell’ispezione, per adempiere alla diffida occorrerà regolarizzare l’intero periodo con il pagamento delle retribuzioni e contribuzioni.

Ricordiamo che in sede di accesso ispettivo, se il numero dei lavoratori irregolari è pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro in aggiunta alla maxi-sanzione, verrà disposta anche la sospensione immediata dell’attività imprenditoriale interessata dalla violazione.

La sospensione è comminabile anche in caso di gravi violazioni commesse dal datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

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