Il datore di lavoro che occupa personale “in nero” (lavoratori subordinati impiegati senza preventiva comunicazione di assunzione) è soggetto alla c.d. “maxi-sanzione” i cui importi, già considerevoli, sono stati ulteriormente incrementati del 10% dal decreto PNRR (DL 19/2024).
Ecco sotto riepilogati i nuovi valori della maxi-sanzione per gli illeciti commessi dal 02/03/2024
Sanzione amministrativa pecuniaria |
D.Lgs.151/2015 Art. 22 | D.L. 19/2024 Art. 29 C. 3 | In caso di RECIDIVA |
Durata della prestazione irregolare | fino 01/03/2024 | da 02/03/2024 | – |
fino a 30 gg di lavoro nero | min. 1.800 – max 10.800 | min. 1.950 – max 11.700 | min. 2.400 – max 14.400 |
da 31 gg a 60 gg di lavoro nero | min. 3.600 – max 21.600 | min. 3.900 – max 23.400 | min. 4.800 – max 28.800 |
oltre 60 gg di lavoro nero | min. 7.200 – max 43.200 | min. 7.200 – max 43.200 | min. 9.600 – max 57.000 |
Come in precedenza, anche ora:
- l’ammontare del valore della sanzione incrementa in base ai giorni di utilizzo del lavoratore irregolare;
- la sanzione “base” viene aumentata del 20% se ad essere impiegato irregolarmente è un lavoratore extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno; un minore in età non lavorativa (ovvero che non può fare valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni); un lavoratore appartenente a nuclei familiari percettori del Reddito di inclusione
Per effetto degli incrementi di cui sopra, la sanzione amministrativa per recidiva potrà arrivare fino ad un massimo di € 57.000. La recidiva ricorre quanto il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative definitive (per illeciti definitivamente accertati es. con sentenza passato in giudicato; con ordinanza di ingiunzione pagata e non opposta) per gli stessi illeciti compiuti nei tre anni precedenti.
In caso di irrogazione della maxi-sanzione non si applicano le altre sanzioni amministrative ordinarie previste:
- mancata comunicazioni telematica preventiva obbligatoria di assunzione;
- omessa consegna lettera di assunzione;
- omessa o infedele registrazione sul LUL;
- omessa comunicazione di cessazione.
Fatta eccezione per le ipotesi di impiego di lavoratori stranieri, di minori o di beneficiari del Reddito di Inclusione alla maxi-sanzione si applica la procedura di diffida (art. 13 D.Lgs. 124/2004) che consente il pagamento della sanzione edittale nella misura minima in caso di regolarizzazione della posizione del lavoratore in nero.
- a tempo indeterminato (anche part time – minimo 50%);
- a tempo pieno e determinato (minimo tre mesi);
- apprendistato, se possibile.
Se il lavoratore non fosse più in forza al momento dell’ispezione, per adempiere alla diffida occorrerà regolarizzare l’intero periodo con il pagamento delle retribuzioni e contribuzioni.
La sospensione è comminabile anche in caso di gravi violazioni commesse dal datore di lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
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