Con la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo del 22 Marzo 2024, è stata apportata una modifica all’art 216 del CCNL Commercio Confcommercio che produce importati conseguenze in sede di individuazione dei singoli elementi retributivi che andranno a comporre la retribuzione del dipendente.
Ecco cosa stabilisce l’art. 216 nella sua nuova formulazione:
“Art. 216 – Assorbimento“
A fronte di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022”
Secondo i nuovi criteri previsti dal CCNL, gli aumenti unilaterali riconosciuti dal datore di lavoro, per ritenersi assorbibili, devono soddisfare due condizioni:
- devono essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali;
- devono essere erogati a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Sarà quindi indispensabile in sede di riconoscimento degli elementi retributivi che compongono la retribuzione fare un distinguo fra quelli di merito (non assorbibili) e quelli generici e puramente economici che espressamente dovranno essere sempre indicati come assorbibili dagli aumenti retributivi.
Infine, con l’accordo integrativo del 28/03/2024 è stato confermato che sia l’elemento retributivo riconosciuto a titolo di A.F.A.C. (anticipi sui futuri aumenti contrattuali) con decorrenza da Aprile 2023, sia la precedente Una Tantum erogata con le competenze di Gennaio 2023 e Marzo 2023, non potranno assorbire gli incrementi retributivi previsti da Aprile 2024, né la seconda e ultima tranche di Una Tantum che verrà messa in pagamento a Luglio 2024 e Luglio 2025 come previsto dall’accordo di rinnovo del 22 Marzo 2024.
Ricordiamo che l’Una Tantum è a copertura della carenza contrattuale 1/1/2020-31/03/2023 e verrà riconosciuta pro quota (in base al livello, orario di lavoro, effettivo servizio prestato, ….) e non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, neanche il TFR.
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